Il figlio può opporsi al fondo patrimoniale

Corte di Cassazione
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Debora Alberici 


La Suprema corte denuncia un vuoto normativo sul fondo patrimoniale e, interpretando le poche norme esistenti, sancisce – con l’ordinanza n. 22069 del 4 settembre 2019 – che anche i figli maggiorenni possono opporsi agli atti di straordinaria amministrazione del fondo patrimoniale. La vicenda riguarda un coppia che aveva costituito in tale fondo l’abitazione e lo studio. Poi aveva contratto un mutuo ipotecando i due immobili. Contro la garanzia si era opposto il figlio beneficiario, divenuto ormai maggiorenne. Inutile per l’istituto di credito eccepire la carenza di legittimazione attiva del ragazzo. A questa obiezione i Supremi giudici hanno infatti risposto che «i figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo». Ciò anche perché spiega il Collegio, le disposizioni codicistiche a tutela del figlio, quale beneficiario del fondo, sono strumenti di protezione che non escludono, e quindi consentono, che il figlio sia anche legittimato ad agire in giudizio per far valere un proprio interesse in relazione agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Infatti, la costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 cod. civ.) è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche ecc.), in conformità con il potere di Indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa. Ed è ormai noto che l’obbligo di mantenimento verso in figli non cessa con lo scoccare della maggiore età: per questo devono essere tutelati anche dopo i 18 anni. In altre parole, la previsione dello strumento di protezione per il minore, riconosciuto dell’artt. 169, primo comma, cod. civ., alla luce di questo quadro normativo, non osta a che un figlio che abbia raggiunto la maggiore età possa continuare ad essere beneficiato dal fondo patrimoniale ancora in essere, a maggior ragione se non sia emerso alcun elemento da cui desumere che lo stesso sia «economicamente autosufficiente» ed autonomo rispetto alla famiglia di origine, e che possa far valere il proprio interesse in via giudiziaria.


Ora il ragazzo è stato ammesso nel giudizio contro la banca che ha erogato il mutuo per ottenere la nullità dell’ipoteca su casa e studio dei genitori. 


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