Pagelle fiscali, il ravvedimento oltre i termini non migliora il voto
Le Entrate raccolgono le ultime faq: correzione pro-contribuente irrilevante
Compensazioni senza visto inefficaci se il regime premiale è revocato ex post
Ravvedimento a favore del contribuente irrilevante ai fini della fruizione del regime premiale se la correzione avviene oltre i «termini ordinari». È una delle risposte ufficializzate ieri dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 20/E/2019 che recepisce a poco più di 20 giorni dalla scadenza dei termini prorogati per il versamento delle imposte dichiarative 2018, le domande poste da associazioni di categoria e ordini professionali in tema di Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscale).
È stato chiesto all’Agenzia se nel caso di ravvedimento a favore per l’impresa che incida anche sul punteggio Isa in modo più favorevole per il contribuente, se ne possa o meno tenere conto ai fini dei benefici premiali previsti dal sistema.
Nella risposta l’agenzia delle Entrate precisa che il riconoscimento dei benefici premiali a seguito dell’attribuzione del punteggio di affidabilità necessario per l’ottenimento degli stessi, è vincolato all’esito dell’applicazione degli Isa al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari. Ciò significa, quindi, che in caso di correzione postuma della dichiarazione a suo tempo presentata da cui derivi per effetto del ricalcolo della specifica posizione Isa un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario ottenuto con i dati originari (errati), il contribuente non può avvalersi ex post dei benefici del regime premiale.
La risposta, va detto, è aderente al contenuto letterale del comma 1-bis dell’articolo 9 del decreto legge 50/2017, ma restano comunque alcune perplessità di fondo proprio sui possibili risvolti pratici di tale disposizione.
Se la logica del ravvedimento dichiarativo, infatti, è quella della sostituzione a tutti gli effetti della dichiarazione originaria con quella emendata per via degli errori che affliggevano il modello a suo tempo presentato, non si comprende per quale motivo gli effetti delle modifiche non possano riverberarsi anche sui risultati degli Isa ai fini del regime premiale, pur comprendendo che in taluni casi l’applicazione retroattiva del regime premiale è sostanzialmente impossibile (si pensi, ad esempio, all’esonero dall’applicazione del visto di conformità) e in taluni casi problematica (si pensi alla riduzione di un anno dei termini di accertamento).
C’è poi da interrogarsi su cosa si intenda dire per «momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari». È da ritenere, al riguardo, che per dichiarazione presentata entro i termini ordinari si debba intendere anche quella presentata tardivamente, ma entro i 90 giorni dalla scadenza, visto il trattamento di assoluto favore riservato ai fini sanzionatori per tale fattispecie (sanzione fissa in luogo di quella proporzionale, si veda la circolare 42/E/2016). Se così non fosse, infatti, tutte le dichiarazioni tardive presentate nei 90 giorni non consentirebbero l’accesso ai benefici premiali anche in presenza di un punteggio Isa superiore alla soglia prevista.
Da ultimo si segnala che la circolare conferma che le compensazioni senza visto sono da considerare inefficaci se il regime premiale dovesse essere revocato ex post per effetto di eventuali ricalcoli del punteggio in sede di successivi controlli. Premettendo che l’ottenimento dei benefici premiali è subordinato al fatto che i dati dichiarati dal contribuente ai fini Isa siano corretti, secondo l’agenzia delle Entrate, in presenza di dati incompleti o inesatti, il beneficio non può ritenersi legittimo, onde per cui i versamenti indebitamente compensati devono considerarsi come non effettuati con il rischio, pressoché certo, di incorrere nella sanzione del 30 per cento.
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