Il condominio si «scioglie» solo in unità autonome
Gli stessi appartamenti si sarebbero ritrovati in aggregazioni diverse
Solo il condominio divisibile in parti strutturalmente autonome può essere sciolto. Il principio è stato applicato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 22041/2019). I giudici di merito, nei due gradi, avevano respinto la domanda di scioglimento perché infondata e i condòmini hanno fatto ricorso in Cassazione eccependo, preliminarmente, che la corte di merito, in particolare, non aveva considerato la loro caratura millesimale e aveva violato l’articolo 61 delle Disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cassazione ha rigettato il ricorso confermando le motivazioni della Corte di merito partendo dal presupposto che lo scioglimento di un condominio è possibile solo qualora possa dividersi in parti che abbiano caratteristiche di edifici autonomi e, inoltre, qualora non sia stato deliberato dall’assemblea, è necessario che la richiesta al giudice sia sostenuta da almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio del quale si chiede la separazione.

Nella fattispecie, con la divisione e con la creazione di un nuovo condominio, otto unità sarebbero venute a ricadere in due distinti condomini. Si sarebbe creata, cioè, la sovrapposizione, in più condomìni, delle stesse unità immobiliari precludendo il riconoscimento del carattere dell’autonomia degli edifici.

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