Per Imu e Tasi benefici parziali

In seguito alle modifiche normative che sono intervenute sulla materia, oltre all’esenzione totale Ici, è stata riconosciuta anche l’esenzione parziale Imu e Tasi per gli enti non commerciali, valutate le condizioni d’uso in concreto dell’immobile. Il beneficio parziale non può valere per l’Ici. Per quest’ultimo tributo, in effetti, era richiesta la destinazione esclusiva dell’immobile per finalità non commerciali. L’evoluzione della norma che riconosce i benefici fiscali per una parte dell’immobile non può avere effetti retroattivi. Ancorché si tratti della stessa norma che disciplina l’agevolazione, non può essere riconosciuta l’esenzione parziale Ici, come avviene per Imu e Tasi, se parte dell’immobile è destinata a un’attività svolta con modalità commerciali, tra quelle elencate dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992. Pertanto la disciplina Imu, che si applica anche alla Tasi, dà diritto all’esenzione anche qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista. L’agevolazione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l’attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell’immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto e la rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, il beneficio fiscale spetta in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione. 


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post