IN SINTESI
La disciplina relativa alle locazioni abitative

Se il locatore svolge l’attività nell’ambito di un’impresa, l’operazione è esente da Iva ed è soggetta a imposta di registro con un’aliquota del 2% (con ammontare minimo di 67 euro)

Particolarità:

1. Le imprese costruttrici delle unità abitative (o che vi hanno effettuato interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica rispettivamente di cui alle lettera c, d ed e, comma 1, articolo 31, legge 457/1978) che intendono locare l’immobile possono optare per il regime della imponibilità con aliquota del 10 per cento. In simili ipotesi l’imposta di registro si applica in misura fissa pari a 67 euro

2. Le prestazioni sono soggette a Iva del 10% quando l’attività sia qualificabile – secondo le norme regionali, ove esistenti – come relativa ad una struttura riconducibile alle attività degli alberghi, motel, «esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze» residenze turistico-alberghiere e simili

3. Per i contratti non formati per atto pubblico e di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso e l’imposta è applicata nella misura minima di 67 euro. Sul contratto deve essere apposta una marca da 16 euro ogni quattro facciate e comunque ogni 100 righe

Se il locatore non svolge l’attività nell’ambito di un’impresa, l’operazione non è soggetta a Iva ed è soggetta a registro del 2% (sempre con minimo di 67 euro)

Particolarità:

Vale quanto indicato ai punti 2. e 3. riportati in precedenza

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