Isa, benefici premiali chimera
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di Fabrizio G. Poggiani
La fruizione dei benefici premiali degli indici di affidabilità fiscale (Isa) appare sempre più un’utopia. Con un livello di affidabilità fino a «6» previsto l’inserimento del contribuente nelle liste di controllo. Necessaria, infine, l’elaborazione puntuale e corretta del modello, pena l’illegittimità della fruizione con applicazione anche della sanzione del 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione senza apposizione del visto.
Il regime premiale, previsto per gli indici sintetici di affidabilità (Isa) consiste, in particolare, nel riconoscimento di precisi benefici fiscali in relazione ai livelli minimi (punteggi) raggiunti dal contribuente, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi (e relativo pagamento di imposte e Iva) in dichiarazione (si veda ItaliaOggi del 24/8/2019).
In particolare, i benefici riguardanti la riduzione dei termini di accertamento, l’esclusione dalle società di comodo e l’esclusione e/o limitazione da alcune forme di accertamento, non operano in presenza di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati indicati dal dlgs 74/2000, ai sensi del comma 13, dell’art. 9-bis, dl 50/2017.
Per l’ottenimento degli stessi, limitatamente al 2018, si deve far riferimento alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 126200/2019) e, di conseguenza, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, di cui al comma 574, art. 1, legge 147/2013, comma 1, lettera a), n. 7, art. 10, dl 78/2009 e comma 3, art. 38-bis, dpr 633/1972, entro determinati limiti, si ottiene soltanto al raggiungimento di un determinato punteggio (punteggio pari o superiore a «8»).
È già stato evidenziato (si veda ItaliaOggi dell’11/9/2019) che, se da un successivo controllo o verifica, anche mediante accesso breve, dell’Agenzia delle entrate, il risultato si concretizza in misura inferiore rispetto al livello minimo appena indicato, potrebbero essere disconosciute le compensazioni per assenza del visto di conformità.
In aggiunta, stante il fatto che il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2018 è già scaduto lo scorso 30 aprile, i benefici sulla compensazione potranno essere fruiti soltanto con riferimento al 2019 (rimborso annuale o trimestrale).
L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica, di cui al comma 1, dell’art. 30, legge 724/1994, viene riconosciuta a fronte del raggiungimento del livello minimo di affidabilità almeno pari a «9» per il periodo d’imposta 2018 (circ. 23/E/2012 § 1.1).
Con un livello di affidabilità pari a «8,5», invece, il contribuente non è assoggettato, limitatamente al periodo d’imposta 2018, all’accertamento presuntivo di cui alla lettera d), comma 1, art. 39, dpr 600/1973 e comma 2, art. 54, dpr 633/1972.
Le disposizioni, di cui all’art. 43, dpr 600/1973, come modificato dalla legge 208/2015, prevedono che l’avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (anziché il quarto) a quello di presentazione della dichiarazione alla stessa stregua della disciplina Iva, ai sensi dell’art. 57, dpr 633/1972.
In caso di omessa dichiarazione delle imposte sui redditi o dell’Iva, si ricorda che il termine di decadenza del termine coincide con il 31 dicembre del settimo anno successivo, anziché il quinto, a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Il livello di affidabilità fiscale pari a «8», per il periodo d’imposta 2018, consente al contribuente di fruire della riduzione di un anno dei citati termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Con il raggiungimento di un livello di affidabilità pari a «9», sempre per il periodo d’imposta 2018, il contribuente si garantisce l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato; l’art. 38 del dpr 600/1973 permette, infatti, all’Agenzia delle entrate di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche in maniera sintetica, sulla base degli incrementi patrimoniali, nonché degli indici di spesa stabiliti da specifici decreti ministeriali.
L’accertamento richiamato è possibile ogniqualvolta il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato, ai sensi del comma 6, del citato art. 38, dpr 600/1973 e, per il relativo calcolo, l’Agenzia delle entrate sostiene che si deve considerare il reddito dichiarato e non quello accertato (circ. 24/E/2013 § 3.5).
Con la recente circolare 20/E/2019 (si veda ItaliaOggi del 10/9/2019), che si aggiunge alla precedente (n. 17/E/2019), che ha fornito le prime precisazioni sul tema degli indici di affidabilità fiscale, è già stato evidenziato che l’ottenimento dei benefici premiali è condizionato dall’ottenimento di voti piuttosto alti e che, di conseguenza, per molti contribuenti la fruibilità risulterà impossibile, salvo adeguamento spontaneo con pagamento di maggiori imposte e Iva.
I benefici premiali, come si è visto, sono ottenibili sulla base di un voto determinato (provvedimento n. 126200/2019) e, solo al raggiungimento di tali voti minimi, il contribuente potrà fruire di determinati benefici.
Si tratta, come appena indicato e in estrema sintesi, dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per vari crediti nel rispetto di determinate soglie, dall’esclusione dalla disciplina delle società non operative, dall’esclusione da accertamenti presuntivi, dall’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per le attività di accertamento e, infine, limitatamente alle persone fisiche, dall’esclusione dalla determinazione del reddito sintetico.
Ma dalle risposte fornite dalla circolare 20/E/2019 si rileva che il riconoscimento dei benefici premiali resta «vincolato» non solo al raggiungimento dei voti ritenuti congrui, come indicato, ma anche all’esito dell’applicazione degli Isa, al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari.
L’Agenzia delle entrate, infatti, nella risposta 7.2 (circolare 20/E/2019), precisa che il riconoscimento dei detti benefici premiali è «vincolato» all’esito dell’applicazione degli Isa al momento della presentazione e che, laddove il raggiungimento della premialità sia l’effetto di una dichiarazione di dati incompleti o inesatti, il godimento è da ritenersi illegittimo, con inevitabili conseguenze.
Nel caso, per esempio, di utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5 mila euro senza apposizione del visto di conformità, il contribuente è sanzionato con l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13, dlgs 471/1997, nella misura del 30% del credito indebitamente utilizzato, oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.
L’Agenzia delle entrate, nella medesima circolare (risposta 7.1) precisa che, al raggiungimento di una pagella con i voti richiesti specificamente (voto 8) è possibile non apporre il visto di conformità per la compensazione dei crediti non superiori a 50 mila euro per Iva e fino a 20 mila per imposte dirette e imposta regionale (Irap) e che i detti crediti possono essere utilizzati in compensazione già a partire dal giorno successivo a quello della chiusura del periodo d’imposta nel quale sono maturati, senza la necessaria preventiva presentazione del modello Isa, il tutto condizionato al fatto che il contribuente sia in condizione di effettuare i relativi conteggi e sempre se il credito da utilizzare è quello effettivamente spettante ed emergente dalle dichiarazioni presentate successivamente.
L’ulteriore caso riguarda il contribuente che, nel corso del 2020, procede con la richiesta di rimborsi Iva raggiungendo il tetto massimo previsto (50 mila euro).
In tale situazione, se volesse procedere, nel corso del 2020, richiedendo un ulteriore rimborso, per esempio riferibile al secondo trimestre, lo stesso non può usufruire dell’esonero, di cui alla lettera b), comma 11, dell’art. 9-bis, dl 50/2017, poiché la detta ulteriore richiesta porta a superare la soglia dei 50 mila euro annui imposti dalle disposizioni come massimo beneficio.
Ai fini del raggiungimento del tetto, infatti, è necessario tenere conto degli importi emergenti sia dalla dichiarazione annuale del 2019 sia di quelli relativi ai trimestri del 2020, a nulla rilevando il fatto che si riferiscono a due diversi periodi d’imposta.

