Bonus prima casa
e termine di decadenza
Rispetta i canoni dell’art. 69, comma 3, legge 342/2000, e non preclude il riconoscimento del beneficio per la «prima casa», la rivendita infraquinquennale di un immobile con successivo riacquisto di terreno su cui veniva avviata la costruzione di quella che sarebbe stata l’abitazione principale. È quanto ha stabilito, accogliendo nel merito il ricorso di una contribuente, la Ctp di Reggio Calabria con sentenza n. 4530/08/19. Le ragioni del ricorso di parte erano infatti rivolte contro l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate revocava l’agevolazione «prima casa» dal momento che, a suo dire, non solo occorreva l’acquisto del terreno entro l’anno dalla vendita, ma che sullo stesso, nel medesimo termine, venisse a esistenza il fabbricato che avrebbe costituito l’abitazione principale. La decadenza dall’agevolazione, quindi, secondo la tesi dell’Ufficio, non vi sarebbe stata se la contribuente avesse proceduto, entro l’anno dalla precedente alienazione, al riacquisto del terreno sul quale l’immobile non di lusso da adibire ad abitazione principale fosse stato già ultimato. Il godimento del beneficio, avvenuto in fase di acquisto di immobile da adibire a prima casa, nel rispetto di quanto previsto dalla nota II bis dell’art. 1 della parte prima della tariffa allegata al testo unico dell’imposta di registro del 1986, è conservato anche laddove il contribuente entro un anno dall’alienazione del bene acquistato proceda a un altro acquisto di immobile da destinarsi al medesimo fine abitativo. Tenuto conto di ciò, la Ctp richiamava Cassazione (Cass. n. 13291/11 e 24253/15) che evidenziava che affinché un contribuente potesse legittimamente continuare a godere dell’agevolazione fiscale in ipotesi come quella in commento, in cui successivamente alla vendita della abitazione principale, si procedeva al successivo acquisto di altro immobile, nella specie un terreno, su cui costruire la propria abitazione principale, l’unico dato rilevante era il perfezionamento dell’acquisto entro l’anno dall’alienazione. Ciò anche nel caso in cui il «riacquisto» riguardi un’area sulla quale costruire, come da permessi comunali rilasciati e versati in atti, la nuova abitazione da adibire a prima casa. Sussistendo perciò tutte le condizioni richieste dalla normativa e in particolare il corretto perfezionamento del nuovo acquisto, la Ctp accoglieva il ricorso dichiarando illegittimo l’avviso emesso in revoca del beneficio.
Nicola Fuoco
Eccepisce l’insussistenza del presupposto impositivo atteso che a seguito della vendita dell’immobile effettuata prima dei cinque anni aveva provveduto ad acquistare un terreno destinato alla costruzione di un appartamento che, entro un anno dalla cessione aveva adibito ad abitazione principale, per cui ne chiedeva l’annullamento.
(…) Quanto al merito si rende necessario evidenziare che la sig.ra O., insieme al marito O. G., acquistava (…) un immobile beneficiando delle agevolazioni fiscali «prima casa» e, ancora non decorsi i cinque anni previsti dalla legge per potere effettuarne la vendita, con atto del 25/08/2015, registrato il successivo 22/09/2015, alienavano detto bene provvedendo all’acquisto di un terreno con atto registrato il 16/01/2016 al fine di costruire la propria casa di abitazione. (…)
L’art. 69, comma 3 della legge n. 342/2000 stabilisce che si ha diritto ai benefici, goduti in fase di acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione principale, anche nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato, proceda ad altro acquisto con la medesima destinazione.
Orbene la ricorrente, successivamente alla vendita della propria abitazione principale, procedeva al successivo «acquisto» di altro immobile, nella specie un terreno, su cui costruire la propria abitazione principale.
L’ufficio pone l’attenzione e motiva l’avvenuta revoca delle agevolazioni proprio con riferimento che «non è di per se sufficiente l’acquisto entro un anno del terreno, richiedendosi a tal fine che entro l’anno dall’alienazione venga a esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale».
Di conseguenza per conservare l’agevolazione è necessario che entro il termine di un anno il beneficiario non solo acquisti il terreno ma che sullo stesso realizzi un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale. (…)
Sul punto la Corte di cassazione con la sentenza n.13550/16 ha specificato che il concetto di acquisto comprende anche il caso di costruzione su un’area di proprietà di una nuova abitazione da adibire ad abitazione principale (v. Cass. n. 13291/11 e n. 24253/15) a nulla rilevando che il terreno su cui avviene l’edificazione della «nuova» prima casa fosse già di proprietà del contribuente o sia stato acquistato dopo l’alienazione infraquinquennale atteso che il solo elemento rilevante è il perfezionamento dell’acquisto (a titolo originario) entro l’anno dall’alienazione.
Quanto sopra porta a ritenere che, sussistendo tutte le condizioni previste, così come innanzi evidenziate, spetta alla ricorrente l’agevolazione richiesta per l’immobile illegittimamente revocata. (…)

