Omettere il canone costa caro
di Pasquale Pirone
Sanzione per infedeltà dichiarativa raddoppiata in caso di omessa dichiarazione di reddito da cedolare secca anche nel caso in cui oggetto del contratto di locazione sia un locale commerciale (C/1). La legge di Bilancio 2019, infatti, ha esteso la tassazione sostitutiva sul canone di locazione anche per i contratti relativi ad immobili «commerciali» ma non ne ha modificato la disciplina (modalità di scelta ecc.) e il regime sanzionatorio.
Andando con ordine, la manovra 2019 (comma 59 Legge n. 145/2018), ha previsto il regime opzionale della cedolare secca, con aliquota del 21%, anche per i canoni di locazione derivanti dai nuovi contratti stipulati quest’anno dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni, aventi ad oggetto gli immobili destinati all’uso commerciale, classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) e le relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) se congiuntamente locate al C/1 medesimo. Il regime può essere scelto solo laddove il locale commerciale sia di una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 mq. Ad ogni modo, ai fini antielusivi, lo stessa disposizione normativa esclude la possibilità di opzione, per quei contratti conclusi nel 2019, laddove al 15 ottobre 2018 risultava già in essere tra i medesimi soggetti la locazione per lo stesso immobile, poi interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Il reddito da locazione, come ben noto, è da riportarsi in dichiarazione dei redditi (quadro RB se trattasi di Modello Redditi o quadro B se trattasi di Modello 730) e la cedolare è liquidata nello stesso modello dichiarativo e versata secondo le stesse modalità (acconto e saldo) e termini previsti per l’Irpef. L’omessa indicazione o l’indicazione inferiore di un canone soggetto a cedolare configurerà, quindi, infedeltà dichiarativa con le conseguenze sanzionatorie previste. Al riguardo c’è però da osservare che, in questi casi, la sanzione prevista dal comma 2 art. 1 dlgs. n. 471/1997 per l’infedeltà (ossia quella che va dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato) troverà applicazione in misura raddoppiata (nel dettaglio andrà dal 180% al 360% se i canoni sono stati dichiarati solo parzialmente oppure dal 240% al 480% in caso di omessa indicazione) come disposto dal comma 7 dello stesso art. 1 del menzionato decreto.
Ad ogni modo, il contribuente potrà sanare autonomamente la violazione presentando una dichiarazione integrativa e ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 dlgs. n. 472/1997. Se però l’integrativa è presentata entro i primi 90 giorni dal termine ordinario, la sanzione per infedeltà è assorbita da quella di cui all’articolo 8 del dlgs. 471/1997, concernente le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni (Circolare n. 42/E/2016), ossia 250 (ridotta ad 1/9), fermo restando la necessità di dover regolarizzare, laddove si configuri, anche l’omesso versamento.

