Ritenute non versate,
il sostituto non è solidale

L’effettuazione di ritenute a titolo d’acconto a cui non segua anche, da parte del sostituto d’imposta, il versamento delle stesse, comporterà la sua responsabilità e non anche quella in solido del sostituito per quei pagamenti. La Ctp di Salerno con sentenza n. 1740/4/2019 ha adottato tale principio a favore di un contribuente (sostituto) cui era stata notificata a mezzo Pec una cartella di pagamento ex art. 36-ter del dpr 600/1973 per l’Irpef 2014. Rilevante risulta sull’argomento la più recente Cassazione, pronunciatasi da ultimo a sezioni unite con la sentenza n. 10378/2019 stabilendo che il sostituito non è responsabile delle imposte non versate dal sostituto se le ritenute sono state dallo stesso operate. Nel caso esaminato dai giudici salernitani il ricorrente eccepiva l’illegittimità della cartella di pagamento indirizzatagli in quanto era stato il sostituto d’imposta, pur avendo operato le ritenute, a non versare nei termini stabiliti il quantum dovuto per l’anno 2014 e a omettere la presentazione del modello 770. Nello specifico, il contribuente obiettava la propria solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta ritenendo la stessa sussistente solo laddove il sostituto non abbia effettuato a monte le ritenute d’acconto.
La Ctp di Salerno, condividendo quanto stabilito dalla Suprema Corte, riteneva sostituzione e solidarietà dell’imposta come due istituti distinti, e tale distinzione risulta anche dal disposto dell’art. 64, dpr n. 600/1973 ed è coerente con la previsione della solidarietà, ex art. 35, dpr n. 602/1973, soltanto nel caso in cui il sostituto, unico obbligato al versamento, non abbia versato l’acconto.
Se, infatti, il sostituito non avesse un contrapposto diritto allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto ex art. 22 Tuir, si sarebbe verificata una contraddizione legislativa in cui si riconosceva sì il diritto menzionato, ma assoggettando ugualmente il sostituito, in modo solidale, alla riscossione delle somme scomputate. 
Nel caso di specie il sostituto d’imposta aveva depositato regolarmente le fatture incassate che permettevano di risalire all’incasso netto, per le prestazioni eseguite, e le ritenute operate. Non avendo, però, versato le somme dovute, pur avendo operato le ritenute al sostituito, quest’ultimo soggetto non avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere in solido in sede di riscossione, pertanto il ricorso gli veniva accolto.
Benito Fuoco
Premesso che la Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 10378 depositata il 12 aprile 2019 ha stabilito che nel caso in cui il sostituto d’imposta ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione per il recupero delle relative somme, atteso che la responsabilità solidale è condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.
Nel caso di specie il contribuente ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento a seguito della liquidazione ex art. 36-ter, dpr 600/73 sulla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2014 (…). Eccepisce l’illegittimità nella specie della solidarietà passiva per il pagamento dell’imposta da parte del soggetto sostituito, atteso che la stessa potrebbe sussistere solo a condizione che le ritenute dal sostituto non siano state effettuate.
Questa Commissione condivide quanto deciso dalla Cassazione con la sentenza richiamata, in quanto la sostituzione e la solidarietà dell’imposta sono degli istituti distinti come confermato da quanto disposto dall’art. 64, dpr n. 600/1973: in caso di sostituzione, il soggetto passivo dell’imposta rimane il sostituito, mentre la relativa obbligazione è posta solamente a carico del sostituto.
Il tutto risulta coerente con la previsione della solidarietà (ex art. 35, dpr n. 602/1973) soltanto quando il sostituto non abbia versato l’acconto, con ciò chiaramente escludendo che, fuori dai casi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell’acconto dell’imposta, proprio perché l’obbligo di versamento di quest’ultima è posto solo a carico del sostituito. 
Non a caso il sostituito ha contrapposto il diritto allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto (art. 22 Tuir): sarebbe stato infatti legislativamente contraddittorio riconoscere tale diritto ma assoggettare contemporaneamente il sostituito in via solidale alla riscossione delle somme scomputate.
Nel caso di specie sono state depositate fatture incassate da cui si evince il netto incassato per le prestazioni eseguite e le ritenute operate dal sostituto.
In conclusione, se il sostituto non ha versato le somme dovute pur avendo operato le ritenute al sostituito, quest’ultimo non risponde in solido in sede di riscossione. (…).
P.Q.M. La commissione accoglie il ricorso. (…).


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