Isa, la trappola dell’esonero
Pagina a cura
di Francesco Campanari
Valutazione d’obbligo laddove il proprio Isa sia pari o superiore a 8 e, contestualmente, si posseggano crediti superiori a 5 mila euro che si intendano compensare orizzontalmente.
Il regime premiale Isa che permetterebbe la compensazione senza apposizione del visto di conformità anche per crediti superiori alla fatidica soglia dei 5 mila euro deve fare i conti, da un lato, con l’eventuale costo per adeguare il proprio livello di affidabilità fiscale a un valore uguale o maggiore a 8 e, dall’altro, con eventuali futuri controlli delle Entrate che potrebbero disconoscere tale premialità. Da valutare, inoltre, gli effetti di eventuali modifiche alla votazione finale degli Isa nel caso di presentazione di dichiarazioni correttive, tardive e/o integrative. Di seguito, gli approfondimenti del caso anche alla luce dei chiarimenti della recente circolare delle Entrate n. 20/2019.
Il regime premiale. Il comma 11 dell’art. 9-bis del dl n. 50/2017 ha, come anticipato, introdotto il regime premiale per i contribuenti più meritevoli inserendo graduali benefici che vanno dalle semplificazioni di alcuni adempimenti sino all’esclusione da specifici controlli: il tutto, parametrato su una scala di valori da 1 a 10. In tale sede, la nostra attenzione vuole soffermarsi sull’indicatore premiale uguale o superiore a 8, tale per cui è previsto un esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti di importo superiore a 5 mila euro sia con riferimento all’imposta sul valore aggiunto (ciò fino a un massimo di 50 mila euro) che con riferimento alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive (ciò fino a un massimo di 20 mila euro). Il primo comma dell’art. 9-bis di cui sopra precisa che «gli indici esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’acceso al regime premiale».
Come compensare dunque senza apporre visto di conformità? O mediante il raggiungimento di un voto almeno pari a 8 oppure, qualora il contribuente lo voglia, mediante adeguamento manuale tale per cui si raggiunga comunque il voto di cui sopra.
Se per il primo caso non vi sono particolari problematicità, a parte l’attenta compilazione del nuovo strumento di compliance, nel secondo caso invece, bisognerà necessariamente valutare il costo dell’adeguamento e i benefici da trarne. È cosa notoria infatti che il visto vada «pagato» ma qualora il costo per l’apposizione dello stesso (imposto dal professionista) fosse minore rispetto alle maggiori imposte scaturenti per l’effetto dell’adeguamento, ciò potrebbe far desistere il contribuente nel raggiungere tale livello di virtuosismo. O meglio, tale maggior importo sarebbe giustificato solo nell’ottenere gli altri benefici scaturenti dal raggiungimento di una soglia pari o maggiore a 8 tra cui (aspetto comunque non di poco conto) l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento. La circolare delle Entrate n. 20/E dello scorso settembre, al paragrafo 7.2 si è soffermata su un fondamentale passaggio rispetto all’esonero del visto di conformità: ci si pone il problema su cosa possa succedere al contribuente che abbia compensato orizzontalmente i propri crediti superiori ai 5 mila euro forte di un voto Isa maggiore a 8 e poi, in seguito a controlli da parte del Fisco, dovesse vedere il proprio voto scendere sotto tale soglia. L’Agenzia ha effettivamente chiarito che laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto di una dichiarazione di dati incompleti o inesatti, non può ritenersi legittimo il godimento del beneficio. In altri termini, la successiva discesa sotto la fatidica soglia dell’8, dopo aver compensato senza apporre visto, determinerebbe nei confronti del contribuente l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento vale a dire il 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione.
Dichiarazioni tardive, correttive e integrative. Alla luce di quanto detto, proviamo a capire come possa il contribuente regolarizzare la propria posizione evitando di incappare nelle onerose sanzioni prima che sia iniziata l’attività accertativa degli uffici. L’esempio è quello del contribuente che, dopo aver compensato senza apporre visto, si accorge di aver compilato in maniera inesatta il proprio Isa seppur i controlli del Fisco non siano ancora iniziati. Le possibilità che la normativa darebbe al contribuente sono tre: l’invio di una dichiarazione correttiva nei termini, l’invio di una dichiarazione tardiva e l’invio di una dichiarazione integrativa.
Tali correttivi, vanno necessariamente letti alla luce di quanto esplicitato dal primo comma dell’art. 9-bis dl n. 50/2017 vale a dire che l’accesso al regime premiale è previsto al raggiungimento di determinate soglie e sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti. È proprio quest’ultimo passaggio che diventa focale rispetto al correttivo che si intende porre in essere.
La dichiarazione correttiva è tale perché corregge la propria dichiarazione dei redditi (nel nostro esempio gli Isa compilati male) già trasmessa alle Entrate entro i termini ordinari di presentazione del modello Redditi che, per l’anno in corso cadranno il prossimo 2 di dicembre essendo il 30 novembre un sabato. Se da tale correttivo dunque il punteggio seppur più basso rimanesse sopra gli 8 o, al contrario, salisse sopra tale soglia gli effetti sarebbe positivi per il contribuente avendo comunque lo stesso dichiarato il dato corretto entro i termini ordinari seppur mediante presentazione di dichiarazione correttiva.
Cosa diversa invece è quando parliamo di dichiarazioni tardive e integrative. Nello specifico, la tardiva, vale a dire la dichiarazione dei redditi presentata entro novanta giorni dal termine ordinariamente previsto, disconoscerebbe il primo comma dell’art. 9-bis sul nascere proprio perché i dati dichiarati verrebbero trasmessi oltre i termini ordinari. Anche qualora il voto Isa fosse sopra la soglia di premialità, la tardiva presentazione del dichiarativo precluderebbe l’accesso al regime premiale.
Stesso ragionamento dicasi per la dichiarazione integrativa: il contribuente può infatti emendare a favore o sfavore la propria dichiarazione entro i termini di decadenza del potere di accertamento, possibilità quest’ultima che cozza con il regime di premialità in quanto la dichiarazione sarebbe inviata oltre gli ordinari termini.
Il visto «facoltativo». La compensazione «allargata» senza visto di conformità apparirebbe dunque, vista la posta in gioco, più un pericolo che un beneficio. Il suggerimento dunque, oltre a una attenta e corretta compilazione degli Isa, sarebbe quello di rendere assolutamente edotto il cliente dei rischi legati all’esonero da visto di conformità. In alternativa, resta sempre valida l’opzione del visto «facoltativo» che, seppur apparentemente superfluo, rappresenterebbe un ottimo paracadute qualora, per qualsiasi motivo, si dovessero subire controlli che abbassino sotto agli 8 la nostra soglia Isa o fossimo costretti a presentare una dichiarazione integrativa che ci spinga oltre i «termini ordinari» conditio sine qua non per mantenere il regime premiale.
© Riproduzione riservata

