Fotovoltaico, cumulo di incentivi da restituire
Via d’uscita. Possibile definire le vertenze legate alla «Tremonti ambiente» e al Conto energia: rimborso senza applicazione di sanzioni e interessi
Restituzione integrale facoltativa del risparmio d’imposta fruito, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il prossimo 30 giugno con contestuale presentazione di istanza di definizione all’agenzia delle Entrate.

È questa la (onerosa) via d’uscita che sta prendendo forma nella bozza di decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 per le imprese che hanno fruito della Tremonti ambiente (articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000), cumulandola con gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici relativi al III, IV e V Conto energia.

Secondo la bozza, il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione a suo tempo effettuata in dichiarazione e relativa alla detassazione l’aliquota d’imposta (Ires o Irpef) di tempo in tempo vigente. Sembra, quindi, che il termine del 31 dicembre 2019 fissato per la restituzione dal Gse nel comunicato del 14 novembre 2018 sia destinato a slittare ancora.

Entro il prossimo 30 giugno andrebbe versata l’imposta così determinata e presentata un’apposita comunicazione di definizione (su modello predisposto dalle Entrate) indicando l’eventuale pendenza di giudizi e assumendo l’impegno a rinunciarvi.

Nelle more del pagamento – ma dietro presentazione della comunicazione, che in tal caso andrebbe quindi anticipata – l’eventuale giudizio verrebbe sospeso dal giudice tributario. Se la definizione non viene poi perfezionata con il versamento delle somme dovute, il giudice revoca la sospensione su istanza delle parti, altrimenti dispone l’estinzione del giudizio.

La norma in bozza non cita le istanze di rimborso eventualmente presentate e non ancora sfociate in un giudizio. È presumibile che, in tal caso, venga richiesta la comunicazione senza alcun versamento, come rinuncia a un’istanza che non ha prodotto alcun risparmio d’imposta. Va notato che la procedura e il versamento sono identici indipendentemente dal grado di giudizio e dall’esito del contenzioso, per cui la definizione si presenta differente (e molto più onerosa) sia della definizione delle liti pendenti di cui all’articolo 6 del Dl 119/2018 sia dell’emendamento (mai approvato) allo stesso Dl che prevedeva una restituzione pari al 15% della variazione in diminuzione fruita (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 novembre 2018).

C’è da chiedersi se sia una soluzione proporzionata in relazione a quanto accaduto, considerato che le società hanno, in buona fede, fatto affidamento su disposizioni vigenti in assenza di interpretazioni contrarie. La bozza non affronta il tema delle perdite riportate (e in qualche caso ancora riportabili) dalle società, ma si ritiene che esse, in caso di definizione, siano definitivamente bonificate.

Secondo la relazione illustrativa, la modifica è finalizzata a superare le problematiche applicative e i numerosi contenziosi – sia tributari che amministrativi – nel frattempo sorti (si veda Il Sole 24 Ore del 7 settembre), in quanto il comunicato Gse del 22 novembre 2017 avrebbe «definitivamente chiarito» la non cumulabilità tra tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia e la detassazione Tremonti ambiente. In proposito, non si può non notare come il nostro Paese si caratterizzi sempre più per la forza cogente dei “comunicati legge”, di difficile collocazione nella gerarchia delle fonti di diritto.

La relazione tecnica stima un recupero di gettito di circa 123 milioni di euro per il 2020, calcolato moltiplicando l’importo annuo teorico fruito dalle imprese (85,5 milioni di euro di minor imponibile per una aliquota d’imposta stimata al ribasso del 24%) per i dodici anni di durata dell’agevolazione e stimando un’adesione da parte del 50% dei contribuenti. Non è chiara l’indicazione dei dodici anni, dal momento che – se è vero che la Tremonti ambiente ha avuto efficacia dal 2001 al 2012 – non va dimenticato che i Conti energia di cui si discute (III, IV e V) riguardano i soli anni 2011 e 2012.

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