Dal 1° gennaio 2020 debutta
l’Isee (quasi) precompilato
Pagina a cura
di Daniele Cirioli
Isee precompilato dal 1° gennaio 2020. Ma nei fatti sarà poco preconfezionato dall’Inps. Non ci saranno, ad esempio, i dati anagrafici dei componenti il nucleo familiare, né quelli sulla casa di abitazione e nemmeno diverse componenti di reddito (quelli esenti) e i dati su automobili, navi e motocicli di lusso. Quale semplificazione, allora? Questa: se richiesto dal dichiarante, verranno proposti i dati contenuti nell’ultima dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) eventualmente presente nella banca dati dell’Inps. A stabilirlo, tra l’altro, è il decreto 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019 (si veda ItaliaOggi del 5 ottobre).
Cos’è e a cosa serve la Dsu. Del «riccometro» non si può fare a meno, perché necessario per l’accesso a prestazioni e servizi sociali agevolati: dalla retta dell’asilo nido alla mensa scolastica; dalla piscina comunale alle tasse universitarie e reddito di cittadinanza.
L’attuale disciplina ha spento quattro candeline, essendo entrata in vigore il 1° gennaio 2015; ma in tutti questi anni non ha mai trovato pace con continui aggiornamenti delle normative, delle istruzioni e modelli. Il riccometro funziona con due principali indicatori: l’«Ise», l’indicatore di ricchezza dell’intero nucleo familiare il cui valore è pari alla somma di redditi e patrimoni di ciascun componente il nucleo familiare; l’Isee, l’indicatore di ricchezza dei singoli componenti il nucleo familiare, il cui valore è dato dal rapporto tra l’Ise e un coefficiente che è prestabilito dalla legge. La sola particolarità sta nell’utilizzo: a farla da padrone è l’Isee, elevato a «strumento di valutazione della situazione economica» per la concessione di tutte le prestazioni agevolate.
Per richiedere l’Isee si utilizza la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu), che è un documento contenente le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Le informazioni contenute nella Dsu sono in parte autodichiarate dal richiedente (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) e in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini Irpef) e dell’Inps (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari). Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la Dsu, è il c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.
A chi si presenta la Dsu. La Dsu si presenta all’ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o a un centro di assistenza fiscale (Caf) o alla sede Inps competente per territorio.
Il richiedente la prestazione può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps collegandosi al sito Internet www.inps.it. Il portale Isee è disponibile nella sezione del sito «Servizi online» – «Servizi per il Cittadino». Nel portale Isee il cittadino può presentare la propria Dsu tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da autodichiarare.
Accesso alla Dsu pre-compilata. Dal prossimo 1° gennaio entrerà in opera la Dsu pre-compilata, alla quale potranno accedere tutti i soggetti che ne facciano richiesta direttamente o per il tramite di un Caf delegato.
Nel dettaglio, il dichiarante accede direttamente alla Dsu pre-compilata identificandosi mediante un sistema di autenticazione e fornendo elementi di riscontro riferiti agli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le seguenti modalità:
A. con riferimento al sistema di autentificazione, l’accesso è riservato ai possessori di una delle seguenti credenziali:
• credenziali dispositive rilasciate dall’Inps;
• credenziali rilasciate dall’agenzia delle entrate (quelle che servono anche al 730);
• identità Spid di livello 2 o superiore;
B. con riferimento agli elementi di riscontro relativi agli altri componenti il nucleo familiare maggiorenni, l’accesso è riservato a coloro che indicano correttamente, per ciascuno dei componenti, i seguenti:
1. l’importo esposto al rigo «differenza» nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello redditi persone fisiche, oppure l’assenza di dichiarazione;
2. nel caso in cui il valore complessivo del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente per cui si fornisce l’elemento di riscontro sia inferiore a euro 10.000,00, l’indicazione dell’esistenza di rapporti il cui valore complessivo sia inferiore a detta soglia ovvero dell’assenza dei rapporti;
3. nei casi diversi da quello precedente (punto 2), il valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’annualità rilevante ai fini dell’Isee di uno dei depositi e conti correnti bancari e postali da indicare ai fini Isee, ovvero il valore alla stessa data di una delle altre forme di patrimonio mobiliare da indicare sempre ai fini Isee. Il valore va indicato in maniera puntuale, con arrotondamento alle unità di euro e deve riguardare, se disponibile, un rapporto non cointestato con il dichiarante e, nel caso di più di un rapporto non cointestato, quello, ove disponibile, avente un valore positivo.
Nel caso l’accesso alla Dsu pre-compilata avvenga per il tramite di un Caf delegato, gli elementi di riscontro devono essere forniti anche con riferimento al dichiarante.
In assenza di un riscontro positivo ai dati, il dichiarante presenta la Dsu nelle modalità non pre-compilate. Eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell’Inps o dell’anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell’Isee.

