Imu dovuta da chi ha 
il diritto di abitazione

Èlegittima la ripresa Imu, ma al netto delle sanzioni, indirizzata al soggetto che conservi un diritto di abitazione su un immobile oggetto di contratto di compravendita con cui altra parte se ne sia riservata la nuda proprietà pagandone tuttavia diversi importi. È ciò che ha deciso la Ctp di Milano con la sentenza n. 3312/11/2019, decidendo di accogliere parzialmente, solo in punto di irrogazione sanzionatoria, il ricorso di una contribuente individuata come legittimo soggetto passivo Imu, ai sensi dell’art. 9 del dlgs n. 23/2011, godendo la stessa del diritto di abitazione sull’immobile assoggettato.
Nel caso di specie alla ricorrente era stato notificato un avviso di accertamento Imu comprensivo di sanzioni nonostante l’effettivo proprietario dell’immobile fosse per atto di compravendita, già oggetto di rogito, il figlio, il quale aveva anche assolto i tributi Imu e Tari sullo stesso.
Ha ricordato il collegio provinciale di Milano che l’articolo 9 del dlgs 23/2011 prevede come soggetti passivi dell’imposta municipale il proprietario di immobili «ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi». Da tale disposizione si evince come sia tenuto al pagamento Imu il proprietario ovvero, come nel caso di specie, in mancanza di una piena proprietà, colui che è titolare di un diritto reale di godimento sul bene.
Stante perciò il diritto di abitazione in capo alla ricorrente e la nuda proprietà in capo al figlio, altro contraente, risultanti anche dalle visure catastali versate in atti, l’obbligo Imu restava legittimamente in capo alla prima. A nulla rilevava che il diritto di abitazione non fosse stato concretamente esercitato dalla ricorrente poiché per invocare la sottrazione dal suddetto obbligo tributario avrebbe dovuto esserci all’uopo una espressa rinuncia al diritto reale fatta per atto scritto e successiva trascrizione nei registri immobiliari al fine di poterne opporre l’efficacia anche ai terzi, ente comunale compreso. Il fatto che poi, nel caso specifico, il proprietario, pur non essendovi tenuto, avesse pagato i bollettini di pagamento Imu erroneamente inviati allo stesso dal Comune, portava i giudici a ritenere accoglibile il ricorso solo sulla parte relativa alle sanzioni inflitte alla ricorrente per omesso versamento.
Benito Fuoco
E. B. ha proposto ricorso contro il comune di Milano avverso l’avviso di accertamento per omesso versamento Imu (…) relativamente all’immobile di via (… ) con cui il comune recupera l’imposta non versata da parte della B., soggetto passivo ai fini Imu ex art. 9 del dlgs n. 23 del 14/3/2011 per l’anno 2012.(…)
Il Collegio dunque accoglie, per le sovra dette ragioni la prospettazione dell’Ufficio in punto di legittimazione passiva Imu . Come noto ai sensi dell’art. 9 del dlgs 23/2011 «soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili (…) ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi».
Dal tenore letterale della norma risulta che è tenuto al pagamento dell’imposta il proprietario pieno ovvero, quando la proprietà non sia piena ma vi sia un diritto reale di godimento sul bene, il titolare di tale diritto reale.
Nella fattispecie in esame, B., ha acquisito il diritto di abitazione a decorrere dall’atto di cessione avvenuto il 24/6/1993 sull’immobile di via O., come dei resto risulta anche dalla visura catastale e il figlio, G. C. ha acquisito la nuda proprietà sull’immobile e non la proprietà, affermare diversamente è errore di diritto.
Ne consegue che la soggettività passiva Imu era in capo alla B. in forza dei suo diritto di abitazione, tale diritto non è venuto meno per la circostanza, peraltro non provata, di non averlo esercitato, n’era decorso il termine ventennale di prescrizione per non uso.
Come è noto per abbandonare un diritto reale occorre la rinuncia espressa, nella fattispecie al diritto di abitazione fatta per iscritto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 1350 c.c. con la successiva trascrizione nei registri immobiliari ai fini dell’opponibilità ai terzi, nulla di tutto ciò ha fatto la B., nulla rileva che C. abbia pagato l’Imu e il Comune ha dichiarato che rimborserà il C.
Piuttosto deve essere valorizzato il fatto che C. ha pagato perché riceveva i bollettini di pagamento Imu intestati a suo nome per evidente errore materiale del comune con la conseguenza che il ricorso va accolto per quanto riguarda le sanzioni inflitte alla B., per omesso versamento Imu (…) del 2018, per l’annualità 2013, relativamente all’immobile di via (…) sanzioni che non sono dovute, mentre va confermata la piena legittimità dell’operato dell’Ufficio nell’emissione dell’avviso di accertamento in questione. Ne consegue altresì che le spese, per questi motivi, sono compensate.
PQM La Commissione accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.


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