Unico, correzioni blindate

Il rigo incompleto della denuncia dei redditi non può essere corretto nel processo in assenza di una dichiarazione integrativa. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 26677 del 21 ottobre 2019, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. La vicenda riguarda una srl che aveva compilato solo in parte il rigo RF16 della dichiarazione dei redditi. Quindi era scattato l’accertamento parametrato agli studi di settore. L’azienda lo aveva impugnato incassando l’annullamento in primo e secondo grado. Ora la Suprema corte ha completamente ribaltato il verdetto. Gli Ermellini hanno infatti chiarito che in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione è riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. Peraltro, ha aggiunto la Corte, la manifestazione della volontà, da parte del contribuente, di adeguamento al parametro di reddito previsto per un determinato settore di attività, è da considerarsi negoziale, in quanto incide sulla determinazione della base imponibile e sull’entità del tributo da versare, vincolando l’attività di accertamento dell’ufficio, sicché, nell’ipotesi di errore, la stessa è emendabile solo entro il termine di cui all’art. 2, comma 8 bis, del dpr. 322 del 1998, e non anche nel corso del processo. Nel caso sottoposto all’esame della Corte, la dichiarazione contenente l’intendimento di adeguarsi al parametro del reddito previsto per un determinato settore di attività è da considerarsi atto negoziale, perché incide sulla determinazione della base imponibile e sull’entità del tributo da versare. Essa, pertanto è emendabile in caso di errore solo nel termine espressamente concesso nel menzionato art. 2, comma 8-bis, dpr. 322/93, di cui, peraltro, la parte contribuente non risulta essersi avvalsa.


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