Redditometro a portata ampia

di Debora Alberici*


La Suprema corte amplia la portata applicativa del redditometro. È legittimo l’accertamento per l’auto di lusso anche se il contribuente dimostra che l’acquisto è avvenuto con dei lasciti. Non sono infatti da trascurare le spese di gestione della macchina. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 26672 del 21/10/2019, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. La sezione tributaria ha ribaltato il verdetto della Ctr calabrese ricordando che, in linea generale, in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del dpr. n. 600/1973, la disponibilità di determinati beni (quali beni immobili e autoveicolo) integra una presunzione di capacità contributiva «legale» ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una «capacità contributiva», sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici «elementi indicatori di capacità contributiva» esposti dall’ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta a imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni. Inoltre, la presunzione di capacità contributiva «legale» dei fattori-indice posti a base del c.d. redditometro impone di ritenere conseguente al fatto di tale disponibilità l’esistenza di una «capacità contributiva», sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici «elementi indicatori di capacità contributiva», non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova del contribuente in ordine alla provenienza non reddituale. Per la Cassazione, insomma, i giudici di merito avrebbero errato in relazione al riparto dell’onere della prova laddove avrebbero ritenuto idonea prova contraria l’avere l’uomo acquistato la macchina con il denaro ricavato dalla vendita dei lasciti. 


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post