Va versata per intero l’Iva della fattura emessa per operazioni inesistenti
La norma prevede l’obbligo di pagamento di quanto indicato nel documento
Con condotta penalmente rilevante tributo estraneo alle operazioni complessive
È interamente dovuta l’Iva anche se derivante da una fattura emessa per operazioni inesistenti: la norma, infatti, impone l’obbligo di versamento dell’imposta indicata nel documento a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale nota di credito.
A confermare questo rigoroso principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza 26983 depositata ieri.
La vicenda
L’agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con il quale contestava, tra i diversi rilievi, anche maggior Iva derivante dall’emissione di fatture soggettivamente inesistenti.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che solo in grado di appello, accoglieva le ragioni della contribuente.
L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma da parte del collegio di merito, atteso che la pretesa era fondata sulla circostanza che è dovuto il versamento dell’Iva anche se le fatture emesse sono riferibili ad operazioni inesistenti.
La decisione
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondata la doglianza. Secondo la Suprema corte innanzitutto l’articolo 21, comma 7 del Dpr 633/72 prevede che se viene emessa una fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte sono indicate in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Tale norma costituisce attuazione della direttiva comunitaria secondo la quale chiunque indichi l’Iva in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta (articolo 21, paragrafo 1, lettera c della sesta direttiva 77/388/Cee).
La Cassazione ha così rilevato che il soggetto è debitore dell’Iva indicata in fattura indipendentemente che si tratti di un’operazione soggetta ad Iva ovvero che fosse consapevole di partecipare ad una frode.
L’impatto del penale
Secondo la giurisprudenza nazionale, peraltro, poiché l’emissione di fatture per operazioni inesistenti costituisce una condotta penalmente rilevante, ha ritenuto che il citato articolo 21 del decreto Iva, si debba interpretare nel senso che il corrispondente tributo è estraneo ed isolato dalle operazioni complessive, tanto da non concorrere al meccanismo della compensazione per il quale è ammessa la detrazione dell’imposta sugli acquisti.
Viene ancora precisato che l’emittente di fatture fittizie non può neanche evitare il pagamento dell’imposta attraverso una nota di credito poiché la procedura di variazione prevista dalla norma (articolo 26 del Dpr 633/72) presuppone necessariamente che l’operazione a monte sia effettiva e reale.
Nel caso in cui, invece, la fattura è riferita ad operazioni inesistenti non è consentita la variazione in diminuzione, con la conseguenza che l’imposta è dovuta dal cedente o falso prestatore, peraltro indetraibile per l’acquirente.
La Cassazione, infine, ha precisato che in simili ipotesi è del tutto irrilevante la consapevolezza o meno della società emittente di partecipare ad una frode, poiché la responsabilità del tributo deriva semplicemente dall’emissione del documento.
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