Controlli automatizzati, definibile la lite sulla cartella
È un atto impositivo e non una liquidazione di somme già pretese
Anche la cartella di pagamento derivante dal controllo automatizzato è atto impositivo e come tale la relativa lite poteva essere definita in via agevolata. Si tratta, infatti, del primo atto ricevuto dal contribuente e pertanto non rappresenta una mera liquidazione di somme già pretese con pregressi provvedimenti. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza 27271/2019 depositata ieri.

L’agenzia delle Entrate notificava ad una contribuente il diniego alla definizione agevolata della lite tributaria (articolo 39, comma 12, del Dl 98/2011).

Più precisamente, secondo l’Ufficio la controversia non era definibile poiché relativa ad un’iscrizione a ruolo per sanzioni ed interessi su omessi versamenti derivanti dal controllo automatizzato.

In particolare, l’Ufficio richiamando la circolare 48/2011, riteneva esclusa dalla definizione la cartella in quanto atto di mera riscossione e quindi estraneo alla categoria degli atti impositivi.

La contribuente impugnava il diniego dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gradi di merito, confermavano la legittimità del diniego.

Avverso la decisione di appello, l’interessata ricorreva in Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata applicazione della norma.

I giudici di legittimità, ritenendo fondata la doglianza, hanno innanzitutto rilevato che la cartella di pagamento conseguente al controllo automatizzato all’articolo 36-bis del Dpr 600/73, non rappresenta una mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento automìnomamente impugnabili, ma riveste anche natura di atto impositivo. Si tratta, infatti, del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del contribuente.

Il ricorso avverso la cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione ha liquidato le imposte indicate nella dichiarazione presentata, rappresentando il primo atto contenente la pretesa è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per questioni che attengono il merito. Per tale ragione, la cartella ha natura di atto impositivo e come tale definibile in via agevolata.

La Suprema corte ha altresì rimarcato, per almeno due ragioni, l’irrilevanza della circostanza che la cartella contenga una mera liquidazione delle imposte dichiarate e non versate dal contribuente. In primo luogo, come detto, si tratta comunque di un atto che porta a conoscenza per la prima volta una pretesa dell’amministrazione; in secondo luogo, occorre riconoscere al destinatario del provvedimento il proprio diritto di emendabilità esercitabile anche in sede contenziosa.

Il principio affermato dalla Cassazione è particolarmente importante poiché si ritiene verosimilmente estendibile anche alla recente definizione della lite.

L’Agenzia, anche in quest’ultima sanatoria, infatti, aveva escluso la definibilità delle controversie relative alle iscrizioni a ruolo discendenti dai controlli automatizzati, proprio nel presupposto che si trattasse solo di mere liquidazioni e non di un atto impositivo.

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