Trasferimenti immobiliari Su le ipocatastali (forse)

Roberto Rosati


Su le imposte ipocatastali minime sugli atti di trasferimento di immobili: l’importo di ciascuno dei due tributi sarà elevato da 50 a 150 euro. Scendono invece da 200 a 150 euro le imposte fisse di registro e ipocastastali sugli stessi atti, quando sono soggetti all’Iva. Questa «rimodulazione», per usare un’espressione in voga, è prevista dal ddl di bilancio 2020 (anche se al vertice di maggioranza di ieri sera la misura è tornata in discussione e nel testo definitivo del ddl potrebbe saltare). Al di là degli effetti, che porteranno qualche milione in più nelle casse erariali, le modifiche in arrivo rappresenteranno un ulteriore strappo alla semplificazione della fiscalità indiretta sugli atti immobiliari varata qualche anno fa con il dlgs 23/2011; semplificazione che nel corso di questi anni ha ceduto più volte alle varie pressioni che hanno portato a ricomporre un mosaico frastagliato come e forse più di prima. Il ddl prevede inoltre l’assoggettamento dei certificati penali all’imposta di bollo.


Imposte sugli atti immobiliari – La bozza prevede di aumentare da 50 a 150 euro ciascuna le imposte ipotecaria e catastale dovute sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili o di diritti reali immobiliari (art. 10, comma 3, dlgs n. 23/2011). Così, per esempio, sulla vendita di un fabbricato, compresa la prima casa, in regime non Iva, si pagheranno 200 euro in più. Prevista poi la riduzione da 200 a 150 euro delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in misura fissa sugli atti immobiliari soggetti all’Iva (introduzione di un comma 2-bis nell’art. 26 del dl n. 104/2013). Questo comporta, ad esempio, che per l’acquisto della prima casa dall’impresa costruttrice, su cui è dovuta l’Iva del 4%, si risparmieranno complessivamente 150 euro. L’imposta fissa di registro non cambia nel caso in cui, pur essendo l’atto soggetto all’Iva, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale, ad esempio vendite di fabbricati strumentali per natura da soggetti passivi dell’Iva. 


Bollo sui certificati giudiziari – Si punta a cancellare l’esenzione dall’imposta di bollo sui certificati in materia penale rilasciati dall’autorità giudiziaria, ex nota 1 all’art. 19 della tariffa (all. A, dpr 642/72): questi certificati saranno assoggettati all’imposta di bollo di 2,40 euro a foglio. 


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