Via libera al patteggiamento solo se il debito fiscale è stato estinto
Per dichiarazione infedele e omessa presentazione, rito alternativo solo con il saldo
La Cassazione cambia rotta: di recente aveva detto sì senza condizioni
Per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione, a differenza dei delitti di omesso versamento e indebita compensazione di crediti non spettanti, non si può accedere al patteggiamento se non sia stato estinto il debito tributario.

A enunciare questo importante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza 47287 depositata ieri, la quale giunge a conclusioni opposte rispetto a quanto era stato deciso dalla Suprema Corte con la precedente sentenza nr. 10800/2019.

Un imprenditore, imputato di omessa presentazione della dichiarazione Iva, patteggiava la relativa pena. La sentenza non prevedeva la confisca del profitto del reato.

Avverso tale decisione la Procura ricorreva per cassazione lamentando l’inosservanza dell’articolo 13 bis del Dlgs 74/ 2000, in base al quale l’applicazione della pena concordata può essere chiesta dalle parti solo dopo l’estinzione dei debiti tributari con il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi.

In secondo luogo eccepiva, in ogni caso, che la confisca dovesse essere obbligatoriamente prevista anche in ipotesi di patteggiamento.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso rilevando che la condizione per accedere al patteggiamento, per i reati tributari è costituita dal preventivo e integrale pagamento del debito.

Tale regola (articolo13 bis del Dlgs 74/2000) subisce alcune eccezioni e, segnatamente, la possibilità di usufruire della causa di non punibilità in caso di pagamento per i seguenti illeciti:

omesso versamento delle ritenute, dell’Iva e indebita compensazione di crediti di imposta spettanti, nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga entro l’apertura del dibattimento;

omessa presentazione dichiarazione ovvero presentazione infedele se il debito tributario, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa sia avvenuto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, e tali adempimenti siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di controlli, accertamenti o procedimenti penali.

In passato secondo la Cassazione (sentenza 38684/2018) per i reati di omesso versamento non valeva, ai fini del patteggiamento, la previsione dell’integrale pagamento, in quanto ove fosse avvenuto, l’imputato conseguiva la non punibilità. In sostanza se il contribuente avesse pagato il dovuto entro l’apertura del dibattimento non era più punibile e pertanto per il patteggiamento il pagamento non era necessario.

Ma per i reati di infedele e omessa presentazione il pagamento dei debiti tributari non rappresenta sempre una causa di non punibilità (inizio attività di controllo o presentazione della dichiarazione omessa dopo il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo).

Da qui, la condivisibile conclusione che per questi due delitti il pagamento del debito non rappresentando automaticamente una causa di non punibilità l’accesso al patteggiamento è subordinato all’integrale pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento.

Da evidenziare che con sentenza 10800/2019 la Cassazione era giunta a conclusioni differenti ammettendo il patteggiamento anche per l’infedele e l’omessa presentazione pur in assenza dell’integrale pagamento del debito tributario.

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