Patteggiamento, prima il Fisco
di Debora Alberici*
Il contribuente accusato di infedele od omessa dichiarazione non può patteggiare la pena se prima non ha saldato l’intero debito con il fisco. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 47287 del 21 novembre 2019, ha accolto il ricorso della Procura di Firenze.
In particolare la pubblica accusa si opponeva alla pena concordata fra il contribuente e il giudice perché l’uomo non aveva ancora pagato le imposte e non aveva aderito al ravvedimento operoso. La tesi della Procura è risultata vincente al Palazzaccio. Sul punto la terza sezione penale ha premesso prima di tutto che l’adempimento del debito tributario quale condizione necessaria per accedere al rito di cui all’art. 444 cod. proc. pen. appare coerente con il dato normativo. E infatti, la deroga alla necessità dell’avvenuto integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado quale presupposto per la definizione del processo nelle forme del c.d. «patteggiamento» è prevista dall’art. 13-bis, comma 2, dlgs. 74 del 2000 non in relazione a tipologie di reato puntualmente richiamate, ma avendo riguardo alla integrazione di una delle «ipotesi» previste dall’art. 13, e, quindi, sembra far riferimento all’avvenuta integrazione di una causa di non punibilità.
Diverso è il caso dell’evasione Iva: qui per accedere al patteggiamento non è necessario il pagamento del debito tributario: l’esito ermeneutico di soluzioni differenziate per le fattispecie di cui agli artt. 10 bis, 10 ter e 10 quater, scrivono gli Ermellini, rispetto alla dichiarazione omessa o infedele, non solo è logicamente e sistematicamente ammissibile e risulta coerente con il dato normativo, ma appare giustificabile anche alla luce della diversa gravità delle fattispecie. Invero, mentre i primi delitti sono tutti puniti con la pena della reclusione da sei mesi a due anni, i delitti di cui agli artt. 4 e 5 dlgs. n. 74 del 2000 sono puniti, il primo, con la reclusione da uno a tre anni, e, il secondo, con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Il paletto è dunque giustificato dal fatto che i reati hanno pena e gravità diverse. Anche la Procura generale del Palazzaccio aveva sollecitato lo stesso epilogo.

