Cartelle, notifiche alleggerite

di Debora Alberici*


L’Agenzia delle entrate-riscossione può notificare la cartella di pagamento allegando alla Pec il Pdf dell’originale. Non è necessaria neppure la firma digitale.


A questa interessante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 30948 del 27 novembre 2019, ha respinto il ricorso di una società alla quale l’atto era stato notificato telematicamente. 


Ribattendo alle obiezioni della difesa della piccola società, gli Ermellini hanno spiegato a chiare lettere che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio di posta elettronica certificata (Pec) un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il cosiddetto «atto nativo digitale»), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la cosiddetta «copia informatica»), come è avvenuto pacificamente nel caso in esame, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato Pdf, cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.


Era quindi una facoltà dell’esattore allegare il Pdf della cartella originale alla Pec. Ma non è ancora tutto: il legale della società ha lamentato l’assenza di una firma digitale sull’atto. Anche questa obiezione è stata respinta perché, ha motivato il Collegio di legittimità, nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite Pec, venga poi sottoscritta con firma digitale. Fra l’altro, ha aggiunto la Cassazione, in tema di irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, non sussiste la nullità se la consegna in via telematica dell’atto stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale. Alla contribuente non resta altro che pagare le maggiori imposte richieste dall’Agenzia di riscossione. 


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