Case di lusso, prove contribuente pesanti
La sede della Cassazione
La sede della Cassazione

Emilio de Santis


Immobile di lusso, il giudice tributario deve valutare le prove fornite dal contribuente che ne escludano le caratteristiche. Egli non può limitarsi ad accogliere quelle prodotte dall’Ufficio laddove queste siano confutate da altra documentazione tecnica allegata nel ricorso. E se il giudice del territorio non dà atto di averne fatto oggetto di valutazione ai fini della decisione che ha assunto, la sentenza ne è viziata, poiché detta questione non attiene «all’apprezzamento in fatto dei giudici del merito», che il ricorrente non può rimettere in discussione di fronte ai giudici di legittimità. Lo afferma l’ordinanza della Corte di cassazione 31487/2019 nell’accogliere il ricorso del contribuente avverso la sentenza n. 104/12/11 della Ctr Lombardia. 


L’Agenzia delle entrate aveva contestato a un contribuente la revoca delle agevolazioni fiscali «prima casa» relativamente al 2005, a seguito di «consulenza tecnica» e documentazione fotografica proveniente dai suoi uffici che avevano accertato la sussistenza di cinque caratteristiche riportate dalla tabella allegata al dm Lavori pubblici del 2 agosto 1969, all’epoca rilevante per la determinazione della categoria di immobile di lusso (mentre dal 2014 lo sono solo le categorie catastali A/1, A/8 e A/9), laddove l’art. 8 del medesimo decreto stabilisce che non devono essere superate quattro caratteristiche al fine di escluderne la qualificazione. Ma il ricorrente, che aveva prodotto tempestivamente una consulenza di parte (la quale aveva accertato che gli infissi pregiati non erano superiori al 50% così come anche le pareti realizzate con materiali pregiati erano inferiori al 30% della superficie), contestava la decisione perché le «caratteristiche» rilevanti erano solo tre, escludendosi quindi la riconducibilità dell’abitazione acquistata a immobile di lusso. Quindi, dal momento che nella decisione dei giudici del territorio essi si erano limitati, «con espressione lapidaria», ad affermare che «l’ampia documentazione fotografica presentata dall’Agenzia del territorio, così come la metodologia e la verifica poste in essere durante il sopralluogo non possono essere confutate dalla perizia di parte», la Suprema corte ne contesta la legittimità. 


Ciò perché non si tratta di una valutazione di merito – non sindacabile – ma «di omessa o comunque insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio posto all’esame del giudice del merito, che riguardava la sussistenza delle caratteristiche la cui presenza, in numero di almeno quattro, avrebbe consentito, a norma dell’art. 8 del dm Lavori pubblici del 2/8/1969, di considerare di lusso o meno l’immobile».


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