Chi prova a ingannare il Fisco 
rischia fino a 8 anni di carcere

Pagine a cura 
di Stefano Loconte
e Giulia Maria Mentasti


Non provare a ingannare il Fisco: il messaggio arriva chiaro e forte dalla Camera, che ha approvato, in sede di conversione, il decreto fiscale 124/2019, apportando significative modifiche anche in materia penal-tributaria.


Il filo conduttore di tutte le modifiche al disegno di legge sembra proprio quello di tracciare una netta linea di demarcazione tra gli illeciti fiscali caratterizzati da profili di fraudolenza e quelli che invece, pur penalmente rilevanti, si «limitano» all’inadempimento dell’obbligazione tributaria. 


In riferimento ai primi, infatti, non solo viene confermato il (già previsto dal dl) severissimo inasprimento del trattamento sanzionatorio per le persone fisiche, ma si allarga il novero dei reati idonei a far scattare la responsabilità amministrativa degli enti ex dlgs 231/2001. 


Alla seconda categoria, pur nell’ambito di un generale aggravio del quadro punitivo, pare invece volersi accordare una stretta un po’ meno forte: significativo che gli emendamenti rinunciano all’abbassamento di soglie di punibilità per l’omesso versamento di Iva e ritenute certificate originariamente contemplato dal dl, così come cancellano l’infedele dichiarazione e l’omessa dall’elenco di quelle per cui si prevede la confisca per sproporzione, scegliendo altresì di concedere a tali reati un esonero dalla disciplina 231. 


I colpi più duri inferti dalla riforma sono dunque rivolti al contribuente che non «solo» presenti una dichiarazione recante l’indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, ma si avvalga di un impianto contabile e documentale mendace, o ponga in essere altre attività idonee a ostacolare l’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria.


I reati tributari «fraudolenti». Per quanto riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2), la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), i delitti di emissione di fatture fittizie (art. 8) e di distruzione o occultamento di scritture contabili (art. 10), la Commissione Finanze non ha apportato modifiche rispetto al testo del dl n. 124/2019, per cui resta confermato l’aumento della pena, che fa passare la cornice edittale che pre-riforma era da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione a:


– da 4 a 8 anni per il delitto di cui all’art. 2 e lo speculare di cui all’art. 8;


– da 3 a 8 anni per quello di cui all’art. 3;


– da 3 a 7 anni per quello di cui all’art. 7.


L’ok arriva anche per anche l’ingresso nell’art. 2 del comma 2-bis, che prevede una pena ridotta (da 1 anno e 6 mesi a 6 anni) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 100 mila euro, reintroducendo nell’ordinamento quell’ipotesi attenuata originariamente inserita e poi abrogata dal dl 138/2011.


Ma l’esame del disegno di legge di conversione del decreto è stata soprattutto un’occasione per ampliare il catalogo dei reati tributari idonei a far scattare la responsabilità ex dlgs 231/2001.


Il dl 124/ 2019 ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento la previsione della responsabilità da reato delle persone giuridiche beneficiarie di condotte delittuose in materia tributaria, ma aveva tuttavia preferito limitare l’intervento all’uso di fatture false.


Il nuovo testo estende invece la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a chi si avvalga in dichiarazione di altri mezzi fraudolenti (ex art. 3 dlgs 74/2000), emetta fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occulti o distrugga le scritture contabili al fine di evadere le imposte (art. 10), alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti idonei a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione coattiva da aperte dell’erario (art. 11). 


Dunque, se si considera che la sanzione prevista varia, nel suo massimo, da 400 a 500 quote a seconda del reato fiscale presupposto, e altresì che l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di euro 258 e un massimo di euro 1.549 (fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente), la sanzione pecuniaria per le imprese potrà arrivare fino 774.500 euro.


Sembra confermata invece l’esclusione di sanzioni interdittive, ovvero di quelle sanzioni che vanno a incidere sulla gestione e sulla stessa operatività aziendale in quanto possono comportare l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o addirittura la revoca di autorizzazioni o licenze, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, e ancora l’esclusione da agevolazioni o finanziamenti, e che pertanto sono spesso temute ancor più delle sanzioni pecuniarie.


Inadempienti ma senza inganno. Restano lasciati fuori dalla 231 i reati meno gravi (in quanto connotati dall’assenza di condotte ingannatorie) di dichiarazione infedele di cui all’articolo 4, di omessa dichiarazione di cui all’articolo 5, di omesso versamento di cui agli articoli 10-bis e 10-ter, nonché di omesso versamento mediante indebita compensazione di cui all’articolo 10-quater del dlgs n. 74/2000, per i quali, peraltro, l’emendamento che deve essere sottoposto ad approvazione definitiva delinea un’area di rilevanza penale meno ampia rispetto a quella ipotizzata originariamente dal decreto fiscale.


In particolare, le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e Iva, che il decreto aveva diminuito, vengono riportate alla misura previgente al dl n. 124/2019, mentre si conferma l’abbassamento a 100.000 euro per l’imposta evasa che farà scattare il reato di infedele dichiarazione; per quest’ultima fattispecie vengono tuttavia quantomeno ridotti gli aumenti di pena originariamente previsti dal dl (così che il range edittale pare sarà da 2 anni a 4 anni e sei mesi di reclusione), così come anche per la dichiarazione omessa (con una cornice da 2 a 5 anni).


No, infine, alla confisca per sproporzione per tali fattispecie, individuando nella fraudolenza lo spartiacque anche per l’applicabilità di tale misura.


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