infedeltà Tari, effetti reiterati
di Sergio Trovato
Il contribuente è tenuto a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria per la tassa rifiuti e non deve rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. Tuttavia, a ogni anno solare corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma. Pertanto, nel caso in cui la dichiarazione sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di rettificarla o di presentarla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la violazione dell’obbligo va sanzionata anche per gli anni successivi al primo. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza 28250 del 4 novembre 2019.
In materia di Tarsu, ma la stessa regola vale per la Tari, il contribuente è tenuto a denunciare le variazioni intervenute dopo la presentazione della dichiarazione originaria. Non è infatti obbligato a ripresentare la propria dichiarazione anno per anno, atteso che a ogni anno solare corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. Per la Cassazione questo comporta che «qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno». Ne consegue che la violazione di questo obbligo, comporta «l’applicazione della sanzione anche per gli anni successivi al primo», sia nel caso in cui la dichiarazione sia stata omessa sia nel caso in cui sia stata presentata, ma sia infedele. Secondo la Cassazione, è «reiterabile la sanzione per infedele dichiarazione anche per gli anni successivi a quello in cui è stata accertata la violazione».
È necessario che il contribuente presenti anche le denunce di variazione. Se prodotte in ritardo non possono mai avere effetto retroattivo. In particolare, anche la riduzione della superficie dell’immobile, per pagare un importo minore a titolo di tassa sui rifiuti, deve essere dichiarata tempestivamente. In effetti, solo dopo la presentazione della dichiarazione l’amministrazione comunale può accertare e valutare la fondatezza delle richieste avanzate dall’interessato.
Sanzioni e cumulo giuridico. Le violazioni relative ai tributi locali si ripetono per ogni annualità, perché vi è autonomia dei singoli periodi d’imposta. Quindi, la sanzione fiscale non va contestata una sola volta, perché la violazione si ripete nel corso del tempo. Nonostante la questione sia stata molto dibattuta, la Cassazione (sentenza 16484/2016) ha chiarito che va irrogata una sanzione ogni anno per l’omessa presentazione della dichiarazione Ici e Imu. Lo stesso criterio vale per Tarsu e Tari. La violazione perdura fino a quando il contribuente non la regolarizza presentando la denuncia al comune sul cui territorio è ubicato l’immobile.
Per i giudici di legittimità, la violazione dell’obbligo di dichiarazione non ha natura istantanea ma si ripete nel corso degli anni e il contribuente è soggetto al pagamento della sanzione per ogni singola annualità. Anche se la legge prevede un unico obbligo a carico del possessore dell’immobile, questo non comporta che incorra, in caso di inadempimento, in una sola violazione e in una sola sanzione. Se un contribuente commette più violazioni nel corso degli anni relative a Ici, Imu, Tasi, Tari e altri tributi locali, però, deve essere assoggettato al pagamento di un’unica sanzione con gli aumenti previsti dalla legge (Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione XXIX, sentenza 6/2017).
Il principio del cumulo giuridico si applica anche ai tributi locali e non solo ai tributi erariali.
In tema di sanzioni amministrative per tutte le violazioni tributarie vale il principio della continuazione, sancito dall’art. 12 del decreto legislativo 472/1997, in base al quale quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi si applica la sanzione base aumentata della metà al triplo.
L’art. 16 del decreto legislativo 473/1997 dispone l’estensione della suddetta norma alle violazioni in materia di tributi locali. Va precisato che si fa ricorso al cumulo giuridico, con irrogazione di un’unica sanzione, solo se più favorevole al contribuente rispetto al cumulo materiale (una sanzione per ogni violazione). Infine, bisogna evidenziare che i contribuenti possono beneficiare del cumulo giuridico solo se si accede alla tesi che le violazioni si ripetono per ogni annualità.
La recidiva. Il contribuente recidivo è penalizzato. Scatta la sanzione nella misura massima del 200 per cento per coloro che non presentano la dichiarazione per diversi anni. La violazione dell’obbligo non può essere sanata con l’invio di altre comunicazioni all’ente o con altri adempimenti. In questo senso si è espressa la commissione tributaria regionale di Firenze, prima sezione, con la sentenza 934/2018. Per il giudice d’appello la sanzione fiscale va «comminata nella misura massima, per la reiterata omissione da parte contribuente all’obbligo della dichiarazione. L’obbligo non può essere surrogato da altre comunicazioni fatte all’ente ai fini di altri adempimenti e, permane l’omissione per ogni anno di mancata denuncia». Qualora non venga presentata la dichiarazione Imu, o Tari, il contribuente commette una violazione che è soggetta a una sanzione che va dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto. Secondo la commissione regionale, la reiterata violazione per diverse annualità dà luogo all’irrogazione della sanzione nella misura massima.

