Cessione del rapporto,
legge e prassi non in linea 

Altra questione controversa è il trattamento applicabile alla cessione di un contratto di locazione di immobili, posta in essere da un soggetto passivo dell’Iva nell’esercizio dell’attività economica.


Secondo la risposta a interpello n. 16/2019 dell’Agenzia delle entrate, tale operazione costituisce una prestazione di servizi autonoma e diversa rispetto all’oggetto del contratto ceduto, sicché non può fruire del regime di esenzione previsto per le locazioni e gli affitti di beni immobili, ma è in ogni caso imponibile.


Occorre riconoscere che la risposta dell’agenzia si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue.


In linea generale, la Corte ha dichiarato che le esenzioni dall’Iva sono soggette al criterio dell’interpretazione restrittiva, in quanto eccezioni al principio generale dell’imposizione; nello specifico, poi, ha dichiarato che le cessioni di contratti, effettuate verso corrispettivo, sono prestazioni di servizi autonomamente imponibili all’aliquota Iva ordinaria, indipendentemente dalla disciplina applicabile alle prestazioni che formano oggetto del contratto ceduto. 


Detto questo, non si può però ignorare che l’articolo 10, punto 8, del dpr 633/72, dichiara esenti (con le eccezioni viste nella pagina precedente) non soltanto le locazioni e gli affitti di beni immobili, ma anche le «relative cessioni, risoluzioni e proroghe».


In presenza di una norma nazionale chiaramente formulata, non dovrebbe esservi spazio per giungere a soluzione contraria, ancorché sulla base di interpretazioni euro orientate. La stessa Corte, infatti, ha precisato, da ultimo nella sentenza 21 settembre 2017, cause riunite C-606/15 e C-326/15, che l’esigenza di un’interpretazione del diritto nazionale conforme al diritto dell’Ue trova i suoi limiti nei principi giuridici generali, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un’interpretazione contra legem del diritto nazionale.