Le detrazioni del 70-80% (75-85 per i condomini)
Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche indicate originariamente alla lettera i) dell’articolo 16-bis del Tuir (sismabonus “ordinario” in 10 anni) realizzati in zone sismiche 1, 2 e 3, spetta, a seguito delle modifiche temporaneamente introdotte dal Dl 63/2013, una detrazione pari al 50% fino a 96.000 euro da ripartirsi in 5 anni.

Se questi interventi determinano una riduzione del rischio con miglioramento di una o due classi, la detrazione diventa rispettivamente del 70% e 80% sempre in 5 anni. Nel caso in cui gli interventi interessino le parti comuni di un edificio, la detrazione si innalza al 75% e 85%.

L’agevolazione maggiorata si applica fino al 31 dicembre 2021, e non risulta del tutto assorbita dal bonus del 110% in quanto sono esclusi dal Superbonus gli immobili non ad uso abitativo e i soggetti diversi dalle persone fisiche, i quali possono usufruire solo del sismabonus “maggiorato”.

Articolo 16, comma 1-bis e seguenti, Dl 63/2013
l’acquisto di immobili
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 e realizzati mediante demolizione e ricostruzione di edifici anche con variazione volumetrica da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta del 75% o 85% spettano all’acquirente delle unità immobiliari. L’ ammontare massimo di spesa resta pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

La detrazione si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013

il supersconto del 110%
Il Dl 34/2020 ha elevato al 110% la detrazione spettante per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 (fatto salvo l’allungamento fino al 31 dicembre 2022 per i lavori in unità condominiali o plurifamiliari che alla data del 30 giugno 2022 hanno raggiunto almeno il 60% del progetto complessivo) relative agli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16, Dl 63/2013. Rimane invece sempre invariato il limite di spesa di 96mila euro.

La detrazione è divisa in 5 quote annuali per le spese sostenute fino al 2021 e in 4 quote di pari importo per i pagamenti effettuati nel 2022. A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021, inoltre, ritornano in pista gli unici proprietari degli edifici composti da due a quattro immobili distintamente accatastati.

Articolo 119, comma 4, Dl 34/2020