Per gli avvisi bonari pagamenti immediatii
accertamenti ed avvisi bonari che si gioca la vera partita delle notifiche degli atti, per le cartelle esattoriali, invece, il problema vero è rappresentato dalle modalità di pagamento di quanto già esistente almeno per quello che concerne i tributi dell’erario. Questo, in estrema sintesi, il quadro che emerge all’inizio del nuovo anno tenendo conto dei provvedimenti che nel corso del 2020 sono intervenuti sulla situazione emergenziale che, peraltro, è ben lontana dal potersi definire conclusa. In questi primi giorni del 2021 si fa un gran parlare della potenziale notifica di milioni di atti da parte degli enti che sono deputati alla riscossione delle somme o comunque da parte degli enti creditori (si veda altro articolo in pagina). Indubbiamente il problema è reale anche se la vera distinzione, come anticipato, deve essere effettuata in relazione alle diverse tipologie di atti.
Avvisi di accertamento
Come noto, l’articolo 157 del dl n. 34 del 2020 ha congelato l’attività di notifica degli accertamenti (fatti salvi i casi di necessità e urgenza come descritti nella circolare n. 25 del 2020) in scadenza al 31 dicembre scorso. In generale, però, questi atti risultano essere stati «confezionati» dall’amministrazione finanziaria in attesa di una notifica scaglionata nel corso del 2021. Va detto che la fattispecie riguarda, nella normalità dei casi, il periodo di imposta 2015 e vi è anche da rilevare come ormai siano non particolarmente diffusi i casi in cui il periodo di imposta in scadenza sia accertato senza che le contestazioni siano state precedute ad esempio da richieste di documentazione o questionari che possono aver condotto alla formalizzazione di atti anche in un momento antecedente all’inizio del periodo di sospensione. In ogni caso, in linea di principio, il 2021 sarà interessato dalla notifica degli atti relativi a detto periodo di imposta nonché, ovviamente ed in mancanza di disposizioni di legge specifiche, dalla notifica degli atti che fisiologicamente scadono entro il 2021. Da un punto di vista operativo, peraltro, appare opportuno segnalare come negli ultimi mesi del 2020, l’agenzia delle entrate abbia utilizzato in modo estremamente ampio lo strumento previsto dall’articolo 5 del dlgs n. 218 del 1997 e cioè quello della notifica dell’invito a comparire che, per effetto di quanto previsto dal comma 3 bis del medesimo articolo, comporta una sorta di automatico slittamento della decadenza ai fini della notifica dell’atto di 120 giorni. In questa ipotesi, dunque, l’atto non doveva nemmeno essere confezionato ma può essere preparato con un margine di tempo superiore oltre, evidentemente, alla eventuale successiva notifica.
Avvisi bonari
Nel panorama degli atti fiscali, è una tipologia di atto completamente dimenticato (in termini di proroghe di pagamento) nell’ambito dei provvedimenti emergenziali. In relazione agli avvisi bonari, inoltre, dal 1 gennaio 2021 si riprenderà la notifica con le modalità ordinarie e con le conseguenti scadenze di pagamento. Scadenze che, inoltre, non sono state in alcun modo modificate o sospese (a differenza di quanto previsto per le cartelle esattoriali) se non limitatamente a una mini proroga al 16 settembre che ha concluso in ogni caso i propri effetti lo scorso 16 dicembre. Si tratta, dunque, della tipologia di atto che sarà più problematico gestire e sulla quale sarebbe il caso di intervenire prevedendo, ad esempio, una maggiore dilazione rispetto a quanto attualmente previsto. Va infatti ricordato che il mancato pagamento di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta il venir meno dei benefici che riguardano la sanzione ridotta e la possibilità conseguente di riscuotere mediante cartella da parte dell’agenzia delle entrate
Cartelle esattoriali
La vera distinzione, in relazione a questa tipologia di atto e con riferimento ai tributi erariali, deve essere effettuata tra quanto è in corso di pagamento per effetto di cartelle già notificate e quanto accadrà. Sul primo tema, va segnalato come:
– per le cartelle già in rateazione, le somme non pagate entro il 31 dicembre 2020, dovranno essere versate entro la fine di gennaio 2021;
– per le cartelle il cui termine di notifica scadeva il 31 dicembre 2020, va detto che la conversione in legge del dl n. 129 del 2020 ha di fatto prorogato di due anni il termine in relazione, ad esempio, a quanto previsto per la liquidazione automatica delle dichiarazioni presentate nel 2017 o per il controllo formale delle dichiarazioni presentate nel 2016. Quindi, il vero anno che rischia di essere numericamente «importante» sarà il 2022.
Alla luce di quanto sintetizzato, dunque, i due aspetti di difficile gestione nel 2021 rischiano di essere quelli relativi agli avvisi bonari nonché alle difficoltà di pagamento generalizzate. In termini di notifica di atti, quindi, la numerosità elevata potrebbe essere rappresentata come atto di riscossione da tutto quello che è diverso dai tributi erariali e dunque, ad esempio, da tributi locali o altre fattispecie.

