IL MIO 110% RISPONDE
Cessione anche parziale da parte di fornitore e cessionario
COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA.
Quesito
In caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, il cessionario o il fornitore che ha effettuato l’intervento devono porre in essere adempimenti specifici per procedere alla compensazione del credito d’imposta?
Risposta
Ai sensi del comma 3, dell’art. 121, dl Rilancio, i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio di opzione per la cessione o lo sconto in fattura sono utilizzati in compensazione, dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario originario. Al fine di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta, tramite modello F24 da presentare in via telematica, l’Agenzia delle entrate ha comunicato, con la risoluzione n. 83-2020, l’avvenuta istituzione dei relativi codici tributo, attivi dal 1° gennaio 2021. L’amministrazione ha poi precisato che i crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, inviate all’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai richiamati provvedimenti dell’8 agosto e del 12 ottobre 2020 e che affinché possano essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ceduti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della «piattaforma cessione crediti» disponibile nell’area riservata del sito internet delle Entrate. Attraverso la piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi cessionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa. In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello. Nel campo «anno di riferimento» del modello deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale.
UNITÀ COLLABENTI AGEVOLATE.
Quesito
Sono proprietario di un immobile classificato nella categoria catastale F/2 («Unità collabenti»). Posso fruire della detrazione del 110% a fronte del sostenimento di spese relative ad interventi di riqualificazione energetica effettuati sullo stesso?
B.L.
Risposta
L’Agenzia delle entrate, nella risposta ad interpello n. 326 e nella circolare n. 30, ha chiarito come le detrazioni disciplinate negli artt. 14 e 16, dl 63/2013, spettino anche con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati su edifici c.d. collabenti. Tale assunto deriva dal fatto che tali immobili, pur costituendo una categoria di fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, rientrano in ogni caso nel novero degli edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti nonché individuati catastalmente. Si ritiene che il contribuente possa fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi su edifici classificati nella categoria catastale F/2, a condizione, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Con riferimento agli interventi di riqualificazione, qualora negli edifici collabenti l’impianto di riscaldamento non risulti funzionante, deve essere dimostrabile, da un lato, che l’edificio sia munito di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal dlgs n. 311 del 2006 e, dall’altro, che tale impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione.

