Il bonus rubinetti perde la ristrutturazione
Il bonus idrico mette a rischio la detrazione fiscale per le spese di ristrutturazione.
Non è stato specificato infatti se il contributo introdotto con la legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 61-65, legge 178/2020) sia cumulabile o meno con i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazione del patrimonio immobiliare ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir (dpr 917/86).
Tale problematica, ben nota al legislatore, è stata messa anche nero su bianco nel dossier sulla legge di bilancio pubblicato lo scorso 28 dicembre 2020 senza però prevedere alcun tipo di soluzione al riguardo.
Indicazioni in merito potrebbero però arrivare a stretto giro dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Come previsto all’articolo 1 comma 65 della legge di Bilancio 2021 infatti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, proprio il dicastero dell’ambiente dovrà definire le modalità ed i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio del bonus idrico, anche ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito pari a 20 milioni di euro.
Qualora il Ministero dell’ambiente non si esprima sulla questione, inevitabilmente la palla passerà di nuovo al legislatore o arriveranno chiarimenti dall’agenzia delle entrate.
Comunque sia, gli scenari che si possono presentare sono due, a seconda che il bonus sia cumulabile o meno con le detrazioni sulla casa.
È fondamentale premettere che l’agevolazione in commento è strutturata sotto forma di contributo riconosciuto alle persone fisiche residenti in Italia pari a euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.
Qualora il bonus idrico non sia cumulabile con i benefici fiscali per le ristrutturazioni, che consistono in una detrazione pari al 50% delle stesse tipologie di interventi sostenuti, il contribuente potrebbe scegliere di escludere parte delle spese dal bonus ristrutturazione per poi richiedere l’agevolazione idrica.
Il problema che si pone in questo caso però è che il nuovo contributo è erogato fino ad esaurimento del plafond stanziato di 20 milioni di euro.
Questo significa che non è assolutamente scontato che l’agevolazione venga erogata a tutti i richiedenti o che venga elargito il bonus a tutti in misura piena.
Qualora non si ottenga il bonus idrico però, se non verranno date indicazioni negative in merito, sarà però possibile far confluire la spesa (totalmente o parzialmente) nell’ammontare di quelle per i bonus casa.
Questo ulteriore passaggio è ovviamente consentito a patto che la spese venga sostenuta nel rispetto di tutti i requisiti necessari per ottenere i benefici fiscali previsti in materia di ristrutturazioni (es. bonifico «parlante»).
Qualora il bonus sia invece cumulabile con le detrazioni per ristrutturazioni edilizie, il contribuente che riuscirà ad ottenere anche l’agevolazione idrica (non garantita per limiti fondi come sopra indicato) avrà un doppio beneficio.
Oltre al contributo di 1.000 euro potrà infatti portare in detrazione la spesa al 50% in 10 quote annuali come previsto dalla disciplina ex art. 16-bis del tuir (dpr 917/86).
È opportuno segnalare che per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute negli anni 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 121 del dl 34/2020 (il decreto rilancio), in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione, è concessa ai contribuenti la possibilità di optare per lo «sconto in fattura» oppure di cedere un credito d’imposta pari alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

