IL MIO 110% RISPONDE

Il modello non è funzionale al riconoscimento del beneficio


SCONTO IN FATTURA 


E MODELLO 730


Quesito


In capo a un amministratore di condominio tenuto, entro il 16 marzo prossimo, a comunicare all’agenzia delle entrate l’esercizio dell’opzione “sconto in fattura” in relazione alle spese per interventi di efficientamento energetico da Superbonus sostenute da alcuni condomìni nell’anno 2020, sussiste anche l’obbligo di indicare nel modello 730/2021 tali spese, affinché sorga in capo ai beneficiari il diritto all’agevolazione o la prima comunicazione esclude la seconda?


Risposta


L’amministratore di condominio è tenuto a presentare annualmente il modello 730, indicando nel quadro K (i) i dati catastali del condominio su cui sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, limitatamente agli interventi per i quali è stato eliminato l’obbligo di comunicazione al Centro operativo di Pescara; (ii) l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e i dati identificativi dei fornitori. Tale ultimo obbligo è funzionale a portare a conoscenza all’amministrazione finanziaria tutti i beni e/o servizi acquistati dal condominio ed è stato normativamente escluso (art. 1, lett. b, dm 12 novembre 1998) per i corrispettivi soggetti a ritenuta alla fonte, in considerazione del fatto che dette somme trovano comunque evidenza nella dichiarazione presentata dai sostituti d’imposta. Rispetto agli interventi che danno diritto alle agevolazioni da Superbonus si deve quindi, anzitutto, escludere che l’indicazione della spesa nel modello 730 sia funzionale al riconoscimento delle agevolazioni in capo ai beneficiari. Rispetto alla possibilità di non indicare le spese per lavori di efficientamento energetico per le quali i (condomini) beneficiari abbiano optato per lo sconto in fattura tale conclusione potrebbe, invero, derivare dall’esclusione di dette spese dalla dichiarazione annuale del condomino. In particolare, la bozza di modello 730/2021 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate prescrive, a carico delle persone fisiche beneficiarie delle agevolazioni, l’indicazione delle spese cui conseguono le detrazioni in commento (sezioni III e IV). Tuttavia, come chiarito dalle istruzioni finora fornite in bozza, non devono essere indicate le spese per interventi di efficientamento energetico e antisismico rispetto ai quali è stata esercitata l’opzione sconto in fattura o cessione del credito.


PERTINENZE E MASSIMALE 


AMMESSO IN DETRAZIONE


Quesito


Una unità immobiliare residenziale indipendente dispone di due pertinenze singolarmente accatastate. Ricorrono tutti i presupposti richiesti dall’art. 119 del decreto Rilancio per beneficiare della detrazione, nella misura del 110%, per gli interventi di efficientamento energetico e antisismico. In caso di interventi antisismici sull’immobile e sulle pertinenze come andrà calcolato il massimale di spesa ammesso in detrazione? È possibile usufruire dei benefici Sismabonus considerando autonomi massimali di spesa per l’abitazione e le pertinenze (96.000 x 3)? 


Risposta


Secondo la prassi dell’amministrazione finanziaria, ai fini del calcolo del massimale di spesa ammesso in detrazione per gli interventi di efficientamento energetico e antisismici, le pertinenze rilevano diversamente a seconda della tipologia di immobile interessato dai lavori. Se l’intervento è realizzato su un edificio unifamiliare o singola unità immobiliare funzionalmente autonoma, si ritiene che l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione vada riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Così, nel caso rappresentato dal lettore, il limite di spesa sarà di euro 96.000. Diversamente, se l’intervento interessa un condominio l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari, che vanno quindi considerate come un moltiplicatore di spesa. Tale posizione era stata espressa dall’amministrazione finanziaria già in relazione agli interventi ammessi all’Ecobonus ed è stata successivamente confermata nei documenti di prassi relativi al Superbonus. Da ultimo, con la circolare n. 30/2020 è stato chiarito che “nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze”.