IL MIO 110% RISPONDE


Ammessa la coibentazione del tetto della pertinenza


DEMOLIZIONE, 


RICOSTRUZIONE E SPESA


Quesito


Sono un libero professionista, nella specie un ingegnere, e sto progettando un intervento di demolizione e ricostruzione di 3 unità collabenti intestate, ciascuna, a tre fratelli.


La soluzione progettuale prevede due nuovi appartamenti di uguali dimensioni e un terzo di dimensioni più ridotte (circa 1/3 di ciascuno degli altri due).


Il limite di spesa da considerarsi ai fini dell’accesso al Superbonus 110 (pari a € 96.000,00 x 3 = € 288.000,00), dovrà essere ripartito in tre parti uguali (una per unità immobiliare) ovvero in modo proporzionale alle rispettive superfici?


Risposta 


Il quesito posto consente di effettuare una precisazione che si ritiene fondamentale ai fini dell’applicazione corretta della maxi detrazione.


Come infatti all’uopo chiarito dalla circolare ministeriale 24/E/2020, il limite di spesa ammesso alla detrazione riguarda il singolo immobile. 


Sulla base di quanto sopra, dunque, non risulta corretta l’impostazione riportata nel quesito, atteso che, ai fini della individuazione del limite di spesa dovranno considerarsi esclusivamente gli elementi che a tale limite sono collegati, ovvero (i) il singolo immobile via via interessato, (ii) gli interventi specificamente realizzati su di esso, ed infine (iii) le spese effettivamente sostenute per i suddetti interventi. 


Il limite di spesa, cioè, essendo direttamente ed esclusivamente collegato al singolo immobile al quale le relative spese sostenute si riferiscono, andrà individuato con riferimento a ciascun immobile interessato.


Per completezza espositiva si specifica ulteriormente che, atteso che nella fattispecie prospettata gli interventi in questione saranno effettuati su c.d. unità collabenti, come chiarito dalla circolare ministeriale 30/E/2020, «è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)».


COIBENTAZIONE DEL TETTO 


SU PERTINENZA


Quesito


Si richiede di comprendere se il Superbonus 110 possa essere applicato in caso di realizzazione di un intervento avente ad oggetto la coibentazione del tetto, realizzato su un garage considerato struttura pertinenziale a sé stante di una unità abitativa di un condominio composto da nove condòmini.


Risposta 


Come chiarito dall’agenzia delle entrate nella circolare 24/E/2020, rientra nel perimetro oggettivo della misura agevolativa da «Superbonus 110» il sostenimento di spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi «trainanti») nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi «trainati») effettuati:


1. su parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);


2. su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);


3. su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); 


4. su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio (solo trainati).


Con la circolare 30/E/2020, l’agenzia delle entrate è nuovamente intervenuta sul tema, ulteriormente chiarendo che il contribuente può realizzare un intervento trainante anche su una pertinenza e fruire dunque dell’agevolazione da Superbonus, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale.


Da ultimo, la legge di Bilancio per il 2021 ha ricompreso, nel novero degli interventi agevolabili c.d. «trainanti», rientranti nella lettera a), dell’art. 119, dl Rilancio, anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.


Tale ultima circostanza consente dunque, di ammettere, nella fattispecie, che l’intervento prospettato possa risultare ammesso a fruire dell’agevolazione, a condizione che siano presenti tutti gli ulteriori requisiti dalla stessa richiesti.