Solo unità residenziali al 110%

Superbonus del 110% destinato esclusivamente alle unità immobiliari residenziali, con esclusioni delle altre tipologie. Esclusione per le spese relative agli interventi destinati all’ampliamento dell’unità immobiliare, fatta salva la spesa totale dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, a servizio anche della nuova costruzione. L’Agenzia delle entrate sta intervenendo sistematicamente sulla disciplina relativa al superbonus del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020, con particolare riferimento alla tipologia degli immobili e, più di recente, è intervenuta con le risposte agli interpelli nn. 21 e 24.


Le risposte individuano le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, per le quali deve sussistere contestualmente il requisito della indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno; purtroppo, i chiarimenti in commento risultano tardivi e non tengono conto delle novità introdotte, con particolare riguardo dal comma 66, dell’art. 1 della legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021). Si ricorda, innanzitutto, che la lettera a), n. 1, del comma 66, lettera a) proroga l’applicazione della detrazione maggiorata al 110% per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici (lettera f), effettuati sugli edifici dall’1/7/2021 al 30/6/2022 (in luogo del 31/12/2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. La detrazione maggiorata può essere richiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente se sostenute dall’1/7/2021 al 30/6/2022 per interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici condominiali, sulle unità immobiliari indipendenti e sulle singole unità immobiliari (fino a un massimo di due), ma la stessa non può essere fruita per gli interventi eseguiti su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli); in tale ultimo caso, limitatamente alle unità immobiliari non aperte al pubblico, stante la recente modifica introdotta, di cui al comma 6, dell’art. 80 del dl 104/2020 (decreto Agosto). 


Con la prima risposta (n. 21), l’Agenzia delle entrate è intervenuta sulla qualificazione di unità funzionalmente indipendente, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 119, in presenza di una unità dotata di accesso autonomo direttamente sulla pubblica strada, di una unità immobiliare a uso ufficio (A/10) con accesso autonomo all’esterno e di una unità immobiliare adibita a cabina elettrica (D/1), con accesso autonomo all’esterno, ma sulla quale risulta costituita una servitù a favore di Enel. Di conseguenza, e nel presupposto che l’unità immobiliare a destinazione residenziale sia funzionalmente indipendente e, quindi, dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per acqua, gas, energia elettrica e per il riscaldamento di proprietà esclusiva e disponga di accesso autonomo, nel rispetto di tutte le altre condizioni, per l’agenzia il contribuente può accedere alla detrazione del 110%, mentre per le diverse e altre unità immobiliari, come descritte, non configurandosi come residenziali, il superbonus non sarà fruibile. Sul punto, però, è necessario ricordare che la recente legge di Bilancio (legge 178/2020) ha modificato il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare per la qualifica di edificio unifamiliare stabilendo che può ritenersi tale l’unità dotata di almeno tre delle seguenti installazioni: acqua, gas, energia elettrica e climatizzazione.


Con l’istanza (n. 24), invece, il contribuente, proprietario di una abitazione unifamiliare (funzionalmente indipendente e con accesso autonomo da via pubblica), rappresenta di voler eseguire un intervento di ristrutturazione senza demolizione ma con ampliamento del volume riscaldato, abbinato ad alcuni interventi di efficientamento energetico (cappotto, pompa di calore e fotovoltaico). L’Agenzia delle entrate, dopo aver richiamato anche alcuni documenti di prassi (circ. 19 e 24/2020) precisa che, in tal caso, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla norma agevolativa, il contribuente può ottenere la detrazione del 110% per gli interventi relativi al risparmio energetico limitatamente alla parte esistente, con esclusione, invece, di quelle riferibili all’ampliamento, fatta salva l’installazione dell’impianto fotovoltaico per il quale la detrazione del 110% spetta sull’intera spesa sostenuta, a nulla rilevando che lo stesso impianto sia anche a servizio della parte di immobile ampliata.