L’amministratore revocato può restare in carica in proroga
Prevale l’interesse del condominio a evitare danni al bene comune

La revoca giudiziale dell’amministratore di condominio non comporta la cessazione immediata dell’incarico. L’amministratore revocato continua a svolgere le attività urgenti dirette ad evitare pregiudizi agli interessi comuni dei condominio. È pertanto valida l’assemblea da lui convocata per la nomina del nuovo amministratore. È questo il principio che si ricava dalla sentenza della Corte d’appello di Ancona numero 1400 del 28 dicembre 2020.

La vicenda riguardava l’impugnazione della delibera condominiale, ritenuta illegittima in quanto l’assemblea era stata convocata dall’amministratore già cessato dalla carica, a seguito di revoca disposta con provvedimento del giudice.Il condominio sosteneva la piena validità della delibera, in quanto l’ex amministratore aveva agito in regime di proroga. Tra l’altro, nel caso di specie ricorreva anche il requisito dell’urgenza. Secondo i difensori del condominio, infatti, era necessario convocare l’assemblea per nominare un nuovo amministratore, in quanto sussisteva una situazione di morosità di numerosi condomini.

È prevalente il principio dell’interesse del condominio a non rimanere privo di amministrazione per evitare danni al bene comune. I giudici d’appello hanno ritenuto fondate le tesi del condominio e hanno quindi riconosciuto legittima la convocazione dell’assemblea e valida la nomina del nuovo amministratore.

La sentenza si conforma alla giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale «nei casi di revoca o annullamento per illegittimità della delibera di nomina dell’amministratore, lo stesso amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all’avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari (tra le altre Cassazione civile 7699/2019; 821/2014; 18660/2012)».

I giudici ricordano che la proroga è applicabile in ogni caso di revoca. Non osta all’applicabilità dell’istituto il disposto di cui all’articolo 66, comma 2, delle disposizioni attuative del Codice civile, in quanto esso presuppone che non vi sia un amministratore e non che sia cessato dall’incarico.

Non è un impedimento nemmeno la nuova formulazione dell’articolo 1129 Codice civile. Questa norma, all’ottavo comma, prescrive che alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a seguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni. Secondo la Corte, l’espressione «compimento di attività urgenti»lascia intendere che non può esserci una cessazione immediata dell’incarico da parte dell’amministratore.

Nel caso in esame, dunque, del tutto legittimamente il precedente amministratore ha provveduto a convocare l’assemblea necessaria alla nomina del suo successore.Pertanto, la conseguente delibera con cui è stato nominato il nuovo amministratore, intervenuta nel corso del giudizio di primo grado, determina la cessazione della materia del contendere.