Il superbonus? Non è per tutto
Non spetta la detrazione maggiorata del 110% sulle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, poiché non risulta possibile distinguere gli interventi tra quelli trainanti e quelli trainati, come richiesto dalle norme del superbonus.


Così l’Agenzia delle entrate che, con la recente risposta ad un preciso interpello (n. 43), è intervenuta sulla fruibilità del superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici, di cui al comma 344, dell’art. 1 della legge 296/2006, tenendo conto di quanto prescritto dall’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.


Per riqualificazione energetica globale, come introdotta dal citato comma 344, dell’art. 1 della legge 296/2006 e ai sensi della lett. a), comma 1, dell’art. 2 del dm 6/08/2020 (cosiddetto decreto «Requisiti») si devono intendono quegli interventi di riduzione del fabbisogno di energia per il riscaldamento che devono conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale dell’intero edificio inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori limite indicati nei provvedimenti ministeriali specificatamente approvati; gli interventi in commento possono essere eseguiti su edifici esistenti o su singole unità immobiliari esistenti e beneficiano della detrazione ordinaria del 65%, con un limite massimo di detrazione nell’ammontare di 100 mila euro.


Nella fattispecie oggetto dell’interpello il contribuente, proprietario di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente, aveva l’intenzione di effettuare un intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, nonché degli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato, di cui al citato comma 344 dell’art. 1 della legge 296/2006. 


Per tale motivo, lo stesso contribuente ha chiesto all’Agenzia delle entrate il via libera con la possibilità di fruire, per i gli interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento e di riqualificazione energetica globale, con relativo cumulo dei limiti di spesa, della detrazione del 110%.


L’Agenzia delle entrate, come di consueto, ha ripercorso la disciplina del 110%, ricordando la possibilità di ottenere una detrazione maggiorata, da ripartire in cinque quote annuali o con l’ulteriore possibilità di ottenere la cessione e/o lo sconto in fattura, ai sensi dell’art. 121 del dl 34/2020, per le spese sostenute dall’1/07/2020 al 31/12/2021 (di fatto, al 30/06/2022, stante le modifiche intervenute con la legge 178/2020).


La stessa agenzia, nella parte introduttiva, ha ricordato che già con i precedenti documenti di prassi (circ. 24/E/2020, in particolare) è stato chiarito che, ai sensi dell’art. 119 del dl 34/2020, la detrazione del 110% spetta a fronte di determinati interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, definiti trainanti, nonché per ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, definiti trainati, indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del citato art. 119 e realizzati su varie tipologie di immobili, sia condominiali che unifamiliari.


La detrazione maggiorata, si ribadisce nella risposta, spetta soltanto se gli interventi trainati sono, appunto, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico dell’edificio o di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, sempre se gli stessi assicurano il miglioramento di due classi energetiche ovvero, ove questo risultasse impossibile, l’edificio o l’unità immobiliare consegua la classe energetica più alta, naturalmente nell’ottica che gli interventi siano eseguiti e conclusi.


L’Agenzia delle entrate, precisando quanto indicato, conclude sottolineando come gli interventi di riqualificazione energetica globale, di cui al comma 344, dell’art. 1 della legge 296/2006, debbano essere intesi come un unicum, ovvero senza una precisa distinzione tra gli interventi trainanti e gli interventi trainati, come richiesto dall’art. 119 del dl 34/2020, al fine di ottenere la detrazione nella misura maggiorata del 110%, essendo ricompresi, al loro interno, tutti gli interventi in grado di migliorare la prestazione energetica complessiva dell’edificio.


Pertanto, con sulla base delle dette considerazioni, l’agenzia non ritiene possibile riconoscere al contribuente la possibilità di fruire del 110%, con riferimento alle spese per gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, ma avvisa che lo stesso potrà essere ammesso a fruire del bonus specifico, come intervento autonomo, come precisato in altro documento di prassi (Agenzia delle entrate, circ. 19/E/2020).