La dimora si prova coi consumi
Consumi decisivi per provare la dimora abituale. La residenza anagrafica non basta a garantire l’esenzione Imu. Serve dimostrare che il contribuente utilizza l’immobile come dimora abituale del nucleo familiare. Il pagamento della Tari, l’allaccio al sistema fognario, la domanda di condono edilizio, la presenza di un’utenza telefonica, la partecipazione alla vita sociale e culturale del comune, non sono elementi idonei a provare che l’immobile è adibito a dimora abituale. Così come non può essere considerata una prova la dichiarazione rilasciata dall’edicolante che attesta l’acquisto dei quotidiani. Invece, sono sufficienti a escludere l’uso dell’immobile come dimora abituale i consumi modesti di energia elettrica e di acqua durante l’anno. Questo importante principio è stato affermato dalla commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione XIII, con la sentenza 7835 del 16 novembre 2020. Per i giudici tributari, per fruire dell’esenzione Imu sull’immobile adibito ad abitazione principale «la residenza anagrafica da sola non basta». È necessario che l’immobile sia adibito a dimora abituale del nucleo familiare. Tuttavia, «il pagamento della Tari, l’allaccio al sistema fognario, la domanda di condono, la presenza di un’utenza telefonica fissa sono elementi del tutto compatibili con la titolarità di un immobile non destinato a dimora abituale». Stesso discorso vale per gli altri documenti prodotti dal contribuente, «tendenti a dimostrare la partecipazione alla vita sociale e culturale del comune (riconoscimento di premi, cittadinanza onoraria)». Del tutto irrilevante, poi, «è la dichiarazione scritta resa dall’edicolante che attesta l’acquisto dei quotidiani». I consumi di energia elettrica e acqua accertati dall’amministrazione comunale, invece, sono «incompatibili con una presenza costante nel corso dell’anno».
Benefici fiscali e interpretazioni dei giudici. I giudici hanno sottolineato che è anche indispensabile l’utilizzo dell’immobile da parte del nucleo familiare per avere diritto al beneficio fiscale. Va ricordato che la Cassazione, con l’ordinanza 20130/2020, ha chiarito che l’esenzione Imu per l’immobile adibito a prima casa non spetta a entrambi i coniugi anche nel caso in cui abbiano fissato la residenza anagrafica in comuni diversi. Il trasferimento di uno dei coniugi, che fa presumere un intento elusivo finalizzato al risparmio d’imposta, non è giustificato neppure da esigenze lavorative. Residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere. Solo la separazione legale consente a moglie e marito di fruire dell’esenzione su due immobili diversi. La tesi della Cassazione contrasta con l’interpretazione fornita dal Ministero dell’economia e delle finanze (circolare 3/2012), in base alla quale spetta la doppia agevolazione a entrambi i coniugi che risiedono in comuni diversi. Anche le posizioni espresse dai giudici di merito spesso non sono in linea con il principio enunciato dalla Cassazione. Per esempio, la commissione tributaria regionale di Firenze (sentenza 1493/2018) ha riconosciuto l’esenzione, nonostante l’immobile non fosse utilizzato da tutto il nucleo familiare. Nello stesso modo si è pronunciata la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (sentenza 692/2017), la quale ha ritenuto che se uno dei coniugi risiede, per motivi di lavoro, in un comune diverso da quello in cui dimorano i propri familiari non perde l’agevolazione. La commissione tributaria provinciale di Lecce, con la sentenza 945/2020, ha sostenuto che l’esenzione spetta a entrambi i coniugi che hanno la residenza in comuni diversi, specialmente se ciò è giustificato da esigenze lavorative. Per i giudici salentini, «ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto». Il legislatore del 2011 si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent’anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e «ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione dall’Imu, ciascuno per la propria abitazione principale».
Tuttavia, per evitare di premiare comportamenti elusivi, ha «introdotto il limite dell’esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune». Per i giudici di legittimità (ordinanza 4166/2020), invece, l’esenzione Imu ha di mira la famiglia. Se due coniugi risiedono in comuni diversi non hanno diritto entrambi all’esonero dal pagamento dell’imposta, poiché l’agevolazione può essere riconosciuta una sola volta al nucleo familiare.
Del resto l’articolo 13 del dl 201/2011, così come l’articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 per l’Ici, dispone che per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. È pacifico che tutte le norme agevolative abbiano una natura di stretta interpretazione. Non è possibile andare oltre la loro formulazione letterale e il loro significato.
I limiti alle agevolazioni. I problemi sull’abitazione principale riguardano anche le agevolazioni Imu in presenza dell’utilizzo di diversi immobili. Per la Cassazione (sentenza 12269/2010) ciò che conta è l’effettiva utilizzazione come abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali. Secondo il ministero (circolare 3/2012), invece, dalla lettura dell’articolo 13 del dl 201/2011 emergerebbe che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, venga utilizzato più di un fabbricato distintamente iscritto in catasto. Le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita. Va però ricordato che l’Agenzia del territorio (nota del 21 febbraio 2002) ha chiarito che, qualora gli immobili siano intestati a soggetti diversi, se catastalmente viene operata una fusione ai fini fiscali le diverse unità immobiliari possono essere considerate come un’unica abitazione principale. Per le pertinenze, poi, l’esenzione è condizionata dalla contiguità degli immobili. La commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 3376/2018) ha sostenuto che non deve essere riconosciuta l’esenzione per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale possa essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente. In questi casi manca il requisito della contiguità spaziale per avere diritto all’agevolazione fiscale. La distanza tra garage e abitazione fa venir meno il vincolo pertinenziale.

