IL MIO 110% RISPONDE
Spazio al sismabonus
RIDUZIONE RISCHI SISMICI: CHE DETRAZIONE?
Ho acquistato un immobile situato in zona rischio sismico 2 da un’impresa di costruzioni, che ha demolito e ricostruito l’edificio. La vendita è stata effettuata entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori. L’asseverazione del tecnico abilitato, che certifica l’efficacia degli interventi effettuati e il miglioramento sismico, è stata rilasciata prima del rogito. L’immobile ha i seguenti titoli abilitativi: 1. permesso a costruire n. 10/2015 per lavori di demolizione e costruzione del fabbricato; 2. Scia di variante del 14/6/2018; 3. provvedimento di autorizzazione sismica del 28/06/2018, titolo autorizzativo per inizio lavori; 4. permesso a costruire del 12/4/2019 e variante del 18/7/2019; 5. Scia protocollata in data 7/11/2019; 6. in data 24/2/2020 è stata presentata segnalazione certificata per l’agibilità ex art. 24, dpr n. 380/2001. Tutto ciò premesso, che tipo di detrazione spetta? Quella dell’85% avendo conseguito il miglioramento di almeno 2 classi di rischio, oppure quella del 110% stabilita dal decreto Rilancio? Infine, il beneficio fiscale in capo all’acquirente può essere ceduto a terzi, compresi istituti di credito?
Risposta
Con la risposta a interpello n. 431/2019 l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che l’agevolazione da sismabonus è subordinata: (i) alla classificazione di rischio sismico delle costruzioni e al rilascio, da parte dei professionisti abilitati, dell’attestazione in merito all’efficacia degli interventi effettuati a ridurre il rischio sismico, secondo le modalità stabilite dal dm n. 58/2017; (ii) alla presentazione della predetta asseverazione contestualmente al titolo abilitativo urbanistico. Ai fini dell’individuazione del momento di avvio della procedura autorizzatoria, nel citato documento di prassi è stata attribuita rilevanza esclusiva alla data in cui è stato presentato il permesso di costruire, a nulla rilevando la successiva variante edilizia relativa agli interventi antisismici, mancando il parere dell’ufficio tecnico comunale che attestasse una diversa, e successiva, data di inizio del procedimento autorizzatorio rispetto all’originario titolo abilitativo urbanistico. Nel caso illustrato dal lettore sembra, invece, che vi sia un titolo autorizzativo successivo all’originario, rilasciato il 28/6/2018, e dunque gli interventi sembrano agevolabili secondo le disposizioni sismabonus. Per quanto riguarda la misura dell’agevolazione, il contribuente godrà della detrazione del 110% se la spesa per l’acquisto dell’immobile antisismico è sostenuta nell’intervallo temporale compreso tra 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. È inoltre possibile cedere a terzi il beneficio fiscale, compresi istituti di credito, in ragione dell’espressa previsione normativa sul punto.
CUMULO BONUS ANNI PRECEDENTI
Sono proprietario di un appartamento in un condominio. Nel 2018 ho sostituito gli infissi fruendo del bonus al 65%. Il condominio ha deliberato di realizzare il «cappotto termico» avvalendosi delle disposizioni Superbonus. Posso intervenire nuovamente con la sostituzione degli infissi nel mio appartamento, intervento «trainato», beneficiando della detrazione del 110%?
Risposta
Nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa agevolativa, il lettore può beneficiare della detrazione del 110% per la sostituzione degli infissi. Nella circolare n. 30/2020 l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto, in mancanza di norme di segno contrario, la spettanza della detrazione da superbonus in caso di sostituzione della caldaia la cui installazione era stata in precedenza agevolata secondo le disposizioni ecobonus. Il principio espresso nella circolare n. 30/2020 è applicabile anche al caso rappresentato dal lettore.

