La rottamazione ter finisce alle Sezioni unite
Saranno le Sezioni unite della Corte di cassazione a stabilire una volta per tutte se le liti su cartelle da controlli automatizzati rientrano nella rottamazione ter delle cartelle. A rinviare al massimo consesso di Piazza Cavour è stata la sezione tributaria che, con l’ordinanza numero 1913 del 28 gennaio 2021, ha parlato di una questione di massima particolare importanza che dovrà tener conto di ben tre diversi orientamenti. 


Il punto è questo: il Supremo collegio dovrà stabilire se l’impugnazione della cartella di pagamento scaturente dal cosiddetto controllo automatizzato ex art. 36 bis, dpr n. 600 del 1973, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dia origine oppur no a una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi dell’art. 6 del dl 119 del 2018. Per gli Ermellini, la questione di diritto è evidentemente di particolare importanza, in ragione degli assai incidenti (e immediatamente percepibili) riverberi di natura pratico-applicativa da questa generati soprattutto in relazione alle garanzie del contribuente, che, sebbene la legislazione condonistica non esclude espressamente le cartelle di pagamento scaturenti da controllo automatizzato, si vede negare o accogliere l’istanza di condono a seconda delle diverse soluzioni che il giudice tributario possa dare alla questione. Per risolvere la questione, dicono ancora i giudici, va considerato che, come in occasione delle precedenti sanatorie fiscali succedutesi negli ultimi vent’anni, anche la disciplina prevista dalla normativa in parola, perimetra l’applicazione della definizione agevolata agli atti impositivi, senza, tuttavia, specificarne il contenuto lasciando all’interprete il compito di individuarne l’ambito applicativo.


La vicenda riguarda una srl che aveva versato in ritardo l’Ires e l’Irap. Per questo era scattata la cartella con tanto di sanzioni. L’impresa l’aveva impugnata. Nel frattempo era entrata in vigore la rottamazione ter alla quale la contribuente ha chiesto di rientrare. La sezione tributaria lascerà che la decisione finale venga presa dal massimo consesso del Palazzaccio.