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Massimale adeguato al numero di asseverazioni rilasciate


MASSIMALI RICHIESTI AI 


FINI DELLE ASSEVERAZIONI 


Quesito


Il decreto Rilancio prevede che i soggetti che rilasciano attestazioni o asseverazioni hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle asseverazioni o asseverazioni rilasciate, comunque non inferire a euro 500.000. Questo significa che l’asseveratore che ha una polizza con massimale pari euro 500.000 per poter rilasciare due asseverazioni dovrà aumentare il massimale della polizza a euro 1 milione e così via all’aumentare degli incarichi? Oppure il massimale della polizza deve essere adeguato all’importo dei lavori? Tale dubbio riguarda anche il commercialista che appone il visto di conformità, posto che la circolare n. 30/E/2020 specifica solo che la polizza deve avere massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, senza fare riferimento al valore degli interventi come invece fatto per l’asseverazione.


Risposta


Per quanto riguarda il massimale della polizza assicurativa di attestatori e asseveratori, il decreto 6 agosto 2020 stabilisce che il massimale della polizza di assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle asseverazioni. In particolare, il modello di asseverazione allegato al predetto decreto prescrive l’indicazione (i) dell’importo totale dei lavori oggetto di asseverazione, (ii) degli estremi della polizza e dell’importo complessivo assicurato, (iii) dell’eventuale utilizzo della medesima polizza per precedenti asseverazioni e dell’importo assicurato con le stesse. Da ciò deriva che il raddoppio del massimale di polizza a fronte dell’aumento delle attestazioni da rilasciare non è automatico, ma dovrà essere parametrato al valore degli interventi oggetto di attestazione o asseverazione, in modo da garantire al bilancio dello Stato e ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Analoga conclusione si desume dalla circolare n. 30/E/2020 la quale prescrive l’adeguamento della polizza «agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». Per quanto riguarda il visto di conformità rilasciato dai professionisti abilitati, la circolare n. 30/E/2020 ha escluso che il massimale della corrispondente polizza debba essere commisurato al valore degli importi oggetto di intervento. Detta polizza dovrà comunque avere un massimale non inferiore a euro 3 milioni, mentre l’adeguatezza della polizza attiene all’aspetto contrattualistico tra le parti. In ogni caso, come chiarito dal citato documento di prassi, la polizza dovrà garantire la copertura totale di eventuali danni subiti dal contribuente o dallo Stato.


AGEVOLABILE IL CAPPOTTO 


CON UNICO PROPRIETARIO


Quesito


Sono unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari. Ho intenzione di realizzare il «cappotto termico» sull’edifico. La relativa spesa potrà essere integralmente considerata ai fini della detrazione da Superbonus o deve ritenersi operante il limite di due unità immobiliari?


Risposta


La legge di Bilancio 2021 ha modificato il comma 9 dell’art. 119 dl Rilancio, consentendo anche all’unico proprietario, o comproprietario, di un edificio composto da non più di quattro unità immobiliari non funzionalmente indipendenti di accedere alle agevolazioni Superbonus. Ai fini delle agevolazioni introdotte dal dl Rilancio questa fattispecie è stata assimilata al condominio, pertanto in caso di interventi sulle parti comuni l’ammontare complessivo della spesa ammessa in detrazione sarà calcolato tenuto conto del numero delle unità immobiliari, singolarmente accatastate, che compongono l’edificio. Come anticipato, il cappotto termico è un intervento che interessa le parti comuni dell’edificio, quindi, a norma del comma 10 dell’art. 119 non rileverà il limite di due unità immobiliari posto con esclusivo riferimento agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.


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