IL MIO 110% RISPONDE
Spiragli per il condominio con bed&breakfast annesso
CONDOMINIO CON B&B ANNESSO
Quesito
Nell’ipotesi di effettuazione, in un condominio, di interventi rientranti nell’ambito dell’agevolazione da Superbonus 110, il detentore di un appartamento a destinazione residenziale, nel quale è gestito un b&b in forma imprenditoriale, può usufruire del Superbonus per i lavori sulle parti comuni? Con riferimento, invece, ai lavori effettuati sull’immobile (infissi, pannelli fotovoltaici, etc.) è corretto applicare la relativa aliquota, al 50%?
Risposta
Due, distinte, le considerazioni alla luce del quesito posto.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E/2020, le unità immobiliari che, nell’ambito di un condominio, non sono a destinazione residenziale, possono fruire del Superbonus esclusivamente in relazione alle spese sostenute per gli interventi, trainanti e trainati, eseguiti sulle parti comuni di condomìni a condizione, in ogni caso, che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza nell’edificio sia superiore al 50%.
Posto quanto sopra, in considerazione del fatto che l’immobile in questione possiede la destinazione residenziale, ancorché destinato ad uso promiscuo, tale circostanza farebbe propendere per l’applicazione del Superbonus anche a prescindere dal requisito, su richiamato, della composizione della superficie complessiva interessata dagli interventi. Tale assunto, tuttavia, meriterebbe una apposita precisazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Per quanto riguarda, invece, i lavori effettuati sull’immobile in questione, si ritiene condivisibile, altresì alla luce della risposta ad interpello n. 570 del 9/12/2020, fornita dall’Agenzia delle entrate, l’applicazione, in presenza dei requisiti, delle condizioni e degli adempimenti ex lege previsti da ciascuna agevolazione alla quale gli interventi da effettuarsi sono riconducibili, delle relative detrazioni ridotte alla metà, da calcolarsi, specularmente, in relazione al 50% delle spese sostenute.
CUMULO BENEFICI
E SPESE SEPARATE
Quesito
Nel caso di intervento di ristrutturazione su un edificio composto da due unità immobiliari di proprietà di due soggetti distinti, il limite di spesa da considerare ai fini di usufruire dell’agevolazione Sismabonus è pari a euro 96.000 per unità abitativa. Qualora su ciascuna unità immobiliare si proceda anche all’installazione del c.d. «cappotto termico» (il cui limite di spesa è pari a euro 40.000), ai fini del calcolo della spesa complessiva, devo considerare il limite di 136.000 euro per unità abitativa? Inoltre, è possibile realizzare sulle due unità abitative ulteriori interventi trainati quali la sostituzione degli infissi (limite di spesa di euro 60.000) e la sostituzione degli attuali impianti di riscaldamento a gasolio con due caldaie a biomassa (limite di spesa di euro 30.000)?
Risposta
In via preliminare, si osserva che i limiti di spesa relativi agli interventi oggetto di agevolazione variano in base alla tipologia di edificio. In particolare, in caso di edificio in condominio, il numero delle unità immobiliari costituisce un moltiplicatore per il calcolo della spesa relativa ai lavori di efficientamento energetico, mentre per gli edifici plurifamiliari il calcolo della spesa su cui effettuare la detrazione inerisce all’edificio nella sua interezza.
Tanto premesso, l’Agenzia delle entrate, nella circolare 24/E/2020, ha precisato che Superbonus e Sismabonus sono cumulabili, a condizione che siano rispettati i requisiti e gli adempimenti previsti da ciascuna delle due agevolazioni e, inoltre, che sia effettuata una separata contabilizzazione delle spese ad esse rispettivamente riconducibili.
Posto quanto sopra, occorre ulteriormente evidenziare che:
– gli interventi trainati, tra i quali rientrerebbe anche la sostituzione degli infissi, godono della detrazione maggiorata esclusivamente se effettuati congiuntamente agli interventi trainanti espressamente contemplati dalla norma. Pertanto, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;
– in caso di effettuazione di interventi rientranti nell’ambito del Sismabonus e, in «collegamento» a questi, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, tali spese concorreranno al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus pari a euro 96.000 per ciascun immobile interessato, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

