Il differenziale si tratta caso per caso
Altro dubbio ricorrente riguarda la rilevanza fiscale dei differenziali che si creano con il superbonus. Restando in tema di sconto in fattura, bisogna comprendere come trattare in capo al fornitore la differenza tra il ricavo/compenso indicato in fattura, riferito alla prestazione eseguita, e il valore del credito ricevuto. Proseguendo con l’esempio dell’articolo a fianco, si tratta di qualificare la differenza di importo pari a 12,2, tra il totale della fattura pari a 122 e il valore del credito ricevuto pari a 134,2 (110% di 122).
Nel caso in cui il fornitore sia una società che redige il bilancio in forma ordinaria, tale differenziale dovrebbe essere rilevato in contabilità come provento finanziario, sia che si adotti il criterio del costo ammortizzato, nella sua componente di attualizzazione, sia che – per questione di non significatività degli importi – si utilizzi la tecnica dei risconti, come previsto per chi redige il bilancio semplificato e le micro-imprese.
In base all’impostazione proposta dall’Oic, nel recente documento in consultazione, la società ordinaria che ha realizzato l’intervento e ha concesso uno sconto in fattura riclassifica contabilmente il credito maturato verso il cliente a credito tributario per la parte corrispondente all’importo scontato. Il credito è, poi, valutato al costo ammortizzato, con la conseguenza che, dopo l’iscrizione iniziale, la società rileva un provento finanziario – applicando al credito il tasso di interesse effettivo fissato al momento della rilevazione iniziale – lungo il periodo di tempo in cui è consentito usufruire della detrazione fiscale. Gli interessi attivi imputati a conto economico rilevano ai fini Ires come tali, in applicazione del principio di derivazione rafforzata mentre sono esclusi dalla base imponibile Irap, essendo contabilizzati in voci del conto economico non rilevanti.
Meno chiare le regole applicabili ai professionisti che concedono lo sconto totale in fattura per interventi ammessi al superbonus e in relazione ai compensi per le attestazioni, asseverazioni e i visti di conformità. La determinazione del reddito di lavoro autonomo segue, infatti, le regole dell’articolo 54 del Tuir in base alle quali per quantificare tale reddito rileva l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta. Si tratta dunque di comprendere quale trattamento fiscale applicare al differenziale di 12,2 trasferito dal cliente al professionista.
Si potrebbe sostenere che tale somma non sia rilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, qualora si intenda che il valore normale del credito tributario ricevuto – tenuto conto dell’incidenza del fattore temporale del periodo di utilizzo – sia sostanzialmente equivalente all’importo dovuto dal cliente (122 del nostro esempio). In alternativa, il differenziale si dovrebbe qualificare come ulteriore compenso e dovrebbe, conseguentemente, essere oggetto di apposita (ulteriore) fatturazione.

