IL MIO 110% RISPONDE


Ascensore col superbonus se c’è anche intervento trainante


ASCENSORE 
 E INTERVENTO TRAINATO


Quesito


In un condominio composto da sei unità immobiliari, i proprietari di due unità abitative, site rispettivamente l’una al primo piano e l’altra al terzo piano, hanno un età superiore ai sessantacinque anni. L’eventuale installazione di un ascensore beneficerebbe dell’agevolazione da Superbonus?


Ancora, per tale intervento è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura?


Risposta 


L’art. 119, comma 2, dl Rilancio, come modificato dalla legge di Bilancio 2021, ricomprende nel perimetro degli interventi agevolabili quelli previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera e), vale a dire gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche qualora effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi c.d. trainanti.


Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie prospettata, si precisa che:


i. Si potrà usufruire della maxi detrazione del 110% solo qualora l’intervento di installazione degli ascensori, in quanto considerata intervento c.d. trainato, sia effettuata congiuntamente ad un intervento c.d. trainante, laddove, come specificato nella circolare ministeriale 24/E/2020, tale condizione si verifica se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.


ii. Come evidenziato nel corso di un videoforum svoltosi nelle scorse settimane, la legge di Bilancio 2021 ha modificato l’art. 119, comma 2, dl Rilancio, non prevedendo una parallela modifica dell’articolo 121, disciplinante le opzioni relative alla cessione del credito e sconto in fattura. Dal tenore letterale della suddetta disposizione normativa, si evince che con riferimento agli interventi in questione non risulterebbero applicabili gli istituti della cessione del credito ovvero dello sconto in fattura. 


COMPROPRIETÀ


E LIMITE DI SPESA


Quesito


Sono comproprietario al 50% con mio fratello di un fabbricato composto da 9 unità abitative (categoria A3), 4 negozi (categoria C/1) e due pertinenze (categoria C/6). Siamo intenzionati ad effettuare lavori al 110% per cappotto termico e sostituzione impianto di riscaldamento centralizzato, che garantiranno il passaggio di almeno due classi energetiche. Quale limite di spesa massimo dovrò tenere in considerazione ai fini del Superbonus? 


Risposta


Con la legge di Bilancio per il 2021 è stato modificato ed integrato il comma 9 dell’art. 119, dl Rilancio. A seguito di tale intervento normativo, le disposizioni in materia di Superbonus 110 si applicano, per quanto di specifico interesse nella fattispecie, agli interventi effettuati: (i) dai condomini, (ii) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, fermo il limite massimo di due unità immobiliari (iii) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari fermo il limite massimo di due unità immobiliari. 


Posto quanto sopra, al fine di individuare correttamente il limite di spesa applicabile, occorrerà in primis comprendere la qualifica specifica del fabbricato in questione. 


Se, infatti, il medesimo fosse costituito in condominio, al medesimo sarebbe applicabile il Superbonus, con le dovute specifiche relative alla presenza, nell’ambito dello stesso, di unità immobiliari non aventi destinazione residenziale. 


Per contro, qualora il fabbricato non fosse costituito in condominio, allo stesso non sarebbe applicabile il Superbonus, in quanto composto da unità immobiliari in numero superiore a quattro, laddove, tuttavia, la maxi detrazione sarà applicabile con riferimento a ciascuna unità immobiliare, nel limite massimo di due, ed in ogni caso nel rispetto delle caratteristiche ex lege richieste per le suddette unità.