IL MIO 110% RISPONDE


Una o più parti comuni le precondizioni del superbonus


VILLETTA A SCHIERA 


O CONDOMINIO MINIMO?


Quesito


Un complesso residenziale è composto da 8 unità immobiliari cui si accede attraverso un cortile comune. Quattro unità immobiliari sono poste a piano terra e quattro al piano primo, in esatta corrispondenza dell’unità posta al piano inferiore. Per ciascun blocco (individuato da piano terra e primo piano) è presente un andito comune, funzionale a consentire l’accesso ad entrambe le unità. È possibile usufruire delle agevolazioni da Superbonus qualificando i singoli blocchi quale «condominio minimo»? 


Risposta


Il condominio rappresenta una particolare forma di comunione in cui coesistono la proprietà dei singoli condomini, sulle singole unità immobiliari, e una comproprietà sui beni comuni dell’immobile. Il «condominio minimo» non si discosta da tale presupposto e ricorre quando un edificio è composto da un numero di condomini non superiore a otto. Per beneficiare delle disposizioni introdotte dl Rilancio a favore degli edifici in condominio è necessario individuare una «parte comune» interessata da lavori agevolabili. La circolare n. 24/E/2020, nel ricordare che, anche in caso di condominio minimo, «il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio», rimanda per l’individuazione delle parti comuni interessate dell’agevolazione, all’articolo 1117 del codice civile, a norma del quale sono parti comuni, tra l’altro, i tetti e i lastrici solari nonché le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli impianti per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. La risposta al quesito presuppone dunque, l’individuazione di una, o più parti comuni, idonee ad essere interessate da interventi agevolabili secondo le previsioni Superbonus, difettando, in mancanza, il presupposto per accedere all’agevolazione.


INTERVENTI INIZIATI PRIMA 


DEL DECRETO REQUISITI


Quesito


Un contribuente ha realizzato l’installazione di una pergotenda. In data 2.7.2020 è stato corrisposto un acconto, con bonifico parlante. I lavori di installazione sono iniziati nel mese di luglio 2020 e sono terminati nel dicembre 2020. Ad oggi deve ancora essere completato il collaudo per il successivo inoltro alla Enea della prevista dichiarazione. Dopo il collaudo, è stato convenuto il pagamento a saldo dell’intervento. Rispetto all’intera spesa, ai fini del calcolo dei massimali di costo ammessi in detrazione bisognerà tener conto dei criteri previsti dal dm Requisiti tecnici 6 agosto 2020, entrato in vigore il 6 ottobre successivo, anche se l’intervento è iniziato prima dell’entrata in vigore di tale provvedimento e sempre in data antecedente è stato corrisposto un acconto sul prezzo complessivamente pattuito?


Risposta


Il dm Requisiti tecnici del 6 agosto 2020, entrato in vigore il 6 ottobre 2020, ha previsto, tra l’altro, specifici massimali di costo per gli interventi, agevolabili secondo le disposizioni del dl Rilancio, sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore. A seconda dell’intervento, i massimali sono calcolati in ragione di un parametro di fisso costo rapportato alla superficie interessata dall’intervento.


L’art. 12 del dm Requisiti tecnici contiene, altresì, una norma di chiusura che prescrive la rilevanza delle disposizioni e dei requisiti tecnici previsti dal decreto rispetto agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto stesso. Per espressa previsione, gli interventi antecedenti saranno invece regolati dalle disposizioni del dm 19 febbraio 2007 (pubblicato in G.U. il 26 febbraio 2007), ove compatibili. Pertanto, nel caso in cui il Lettore possa provare, attraverso apposita documentazione anche rilasciata dall’impresa installatrice, che i lavori sono iniziati in data antecedente il 6 ottobre 2020 non dovrà tener conto dei requisiti tecnici previsti dal dm 6 agosto 2020 bensì di quelli stabiliti dal dm 19 febbraio 2007.