DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: ACQUISTI ENTRO IL 30/6/2022


Il Sismabonus guarda il calendario


Il Sismabonus acquisti spetta soltanto se l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori viene stipulato entro il 30/6/2022. Così la risposta a interpello 80/2021 delle Entrate. La società istante ha come oggetto sociale l’attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali e intende eseguire un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio nel rispetto delle condizioni richieste dall’art. 16, comma 1-septies, dl 63/2013, al fine di consentire ai futuri acquirenti di poter fruire delle detrazioni previste da tale norma. A tal fine chiede se ci sia un limite temporale a pena di decadenza per i futuri acquirenti della unità di nuova costruzione entro il quale perfezionare l’acquisto dell’immobile oggetto di intervento. Per l’istante, l’unica condizione si rinviene nella risposta 213/2020, ed è che a vendere sia l’impresa che esegue o fa eseguire i lavori, che dovrà divenire proprietaria dell’immobile prima di poter effettuare i successivi rogiti in favore dei singoli acquirenti richiedenti il beneficio. L’Agenzia fa presente che l’art. 119, comma 4 del dl 34/2020 prevede che la detrazione di cui al citato comma 1-septies spetta nella misura del 110% nel caso di acquisto effettuato dai soggetti di cui al comma 9 del medesimo art. 119 (circolare 24/E/2020). Nella circolare 24 si precisa che il superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismiche, unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese che, entro 18 mesi, provvedano alla rivendita. Inoltre, per le persone fisiche, per effetto delle modifiche al comma 4 apportate dalla lett. f) dell’art. 1, comma 66, legge 178/2020, per tali interventi il 110% si applica per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Pertanto, affinché l’acquirente possa beneficiare della detrazione prevista dall’art. 16, comma 1-septies del dl 63/2013 serve che l’atto di acquisto relativo all’immobile oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza dell’agevolazione. In conclusione se l’acquirente è persona fisica l’atto notarile deve essere stipulato entro il 30/6/2022, se Iacp o ente equivalente entro il 31/12/2022.