110%, intervento unico escluso 

Il superbonus 110 non spetta per la riqualificazione energetica globale del fabbricato perché l’intervento non distingue tra interventi trainanti e trainati. Distinzione richiesta, invece, per accedere all’agevolazione del superbonus. 


Con la risposta a interpello n. 43 dello scorso 18 gennaio, l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’intervento in questione può essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri. L’Agenzia giustifica la propria posizione richiamando la circolare 19/E dell’8 luglio 2020, secondo cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.


La questione posta all’Agenzia delle entrate. La questione posta all’Agenzia delle entrate verte, sostanzialmente, sull’esigenza di comprendere se un intervento di riqualificazione energetica globale di un edificio unifamiliare, funzionalmente indipendente, dotato di impianto di riscaldamento autonomo, di proprietà del soggetto istante, possa rientrare nell’ambito degli interventi cosiddetti trainati, come individuati dalle disposizioni in materia di superbonus 110% e, di conseguenza, godere della maxi detrazione.


Si precisa che l’intervento di riqualificazione globale previsto consta di interventi da realizzarsi sull’involucro dell’edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti dall’articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006.


La proposta del contribuente. Nell’ambito della soluzione proposta, il contribuente ritiene che l’intervento prospettato possa rientrare nell’ambito di applicazione del superbonus 110%.


Gli interventi trainanti e trainati e le specifiche condizioni richieste dall’agevolazione. L’Agenzia delle entrate, richiamando la circolare n. 24/E/2020, individua in primis, elencandoli puntualmente, gli interventi che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 119, commi 1 e 4, del dl Rilancio, rientrano nel novero dei cosiddetti interventi «trainanti» (o principali), ovvero «trainati», altresì indicando le ulteriori peculiarità a essi relative, necessarie ai fini del rispetto delle disposizioni ex lege previste e della concreta attuazione delle stesse ai fini di beneficiare dell’agevolazione ivi prevista.


In proposito, l’Amministrazione finanziaria, sulla scorta della citata circolare 24/E/2020, specifica che, ai fini dell’applicazione della maxi detrazione, è necessario che gli interventi «trainati»: (i) siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi «trainanti» di isolamento termico dell’edificio o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; (ii) assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche, ovvero, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e (iii) siano effettivamente conclusi.


Inoltre, con riferimento alla condizione, come sopra individuata, circa l’effettuazione congiunta degli interventi «trainati» rispetto a quelli «trainanti», tale requisito si considera soddisfatto qualora «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti». Il che implica che, ai fini dell’applicazione del superbonus, le spese sostenute per gli interventi «trainanti» devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi «trainati» devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti».


La puntuale individuazione degli interventi qualificati, oltre alla altrettanto puntuale riconducibilità degli stessi nell’ambito del contesto applicativo, costituiscono una peculiarità delle disposizioni in materia di superbonus, ritenuta, per questo, imprescindibile ai fini dell’applicazione concreta (e corretta) dell’agevolazione in esame.


L’intervento di riqualificazione energetica globale. Sulla scorta di tutto quanto sopra, l’Agenzia delle entrate procede dunque con una analisi delle caratteristiche degli interventi cosiddetti «di riqualificazione energetica globale», volta a comprendere se gli stessi, alla luce delle su esposte peculiarità «necessarie», possano o meno ricomprendersi nell’ambito oggettivo di applicazione del superbonus.


Punto di partenza di tale analisi è costituito dalla norma di riferimento, rappresentata dall’articolo 1, comma 344, della legge n. 296, del 2006, sulla base della quale sono da considerarsi «interventi di riqualificazione globale» quegli interventi «di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».


Ai fini di correttamente individuare gli interventi in questione, l’Agenzia delle entrate richiama dunque la circolare n. 36/E, del 2007, evidenziando come nell’ambito della stessa sia stato precisato che, data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli «interventi di riqualificazione energetica» comprenda «qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma». 


Tale circostanza, dunque, da un lato conduce l’Amministrazione Finanziaria alla conclusione per la quale l’intervento di cui al citato comma 344 debba essere considerato quale intervento onnicomprensivo di qualsiasi intervento di efficienza energetica e per questo qualificato come un unicum; dall’altro lato, e di conseguenza, l’Agenzia prende inoltre atto del fatto che l’intervento de quo non consente, non contenendola, una distinzione tra interventi trainanti e trainati, come al contrario previsto dalla normativa in materia di superbonus. 


L’intervento in questione, specifica inoltre l’Agenzia, può essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e per di più non in combinazione con altri, come indicato anche nella circolare 19/E, dell’8 luglio 2020, secondo cui la scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344 citato, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.


Sulla base di tutte le argomentazioni esposte, l’Agenzia esclude che le spese sostenute per la realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006 possano essere assoggettate al superbonus 110%.