IL MIO 110% RISPONDE


Installazione di micropali tra gli interventi di consolidamento


Quesito


Gli interventi di consolidamento delle fondamenta mediante la tecnica di installazione di micropali rientrano nel perimetro applicativo del Sismabonus 110%? 


Risposta 


Ai sensi dell’art. 119 del decreto Rilancio, la maxi detrazione del 110% è riconosciuta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi di riqualificazione energetica ed adeguamento sismico degli edifici (c.d. «lavori trainanti»), ovvero, per quanto di specifico interesse nella fattispecie, gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico (c.d. «Sismabonus»), di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, dl 63/2013 (limite di euro 96 mila per le spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico). 


In virtù di quanto statuito dall’art. 16, comma 1-bis, dl 63/2013, rientrano nell’ambito di applicazione degli interventi agevolabili anche gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, vale a dire quelli finalizzati «(…) all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione».


Sulla scorta di quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie prospettata, si ritiene che:


i) l’intervento di installazione di micropali possa rientrare nel solco degli interventi di consolidamento strutturale finalizzati alla messa in sicurezza statica dell’edificio;


ii) nel rispetto di tutti i requisiti ed adempimenti richiesti dalla relativa disciplina, il contribuente può beneficiare dell’agevolazione in oggetto in relazione ai suddetti interventi purché realizzati sulla parte strutturale dell’edificio.


SUPERBONUS e MAGAZZINI 


IN CONDOMINIO


Quesito 


Ai fini dell’applicabilità della maxi-detrazione del 110% agli interventi effettuati su un edificio ad utilizzo sia residenziale che commerciale, si chiede come considerare, ai fini del calcolo della superficie totale, le pertinenze, categoria c/2 (magazzini e depositi), considerando che tali unità sono nella disponibilità e proprietà dei soggetti detentori delle unità residenziali. Nel caso di specie, il condominio è composto da 4 unità abitative, 2 pertinenze e 2 unità commerciali: in tal caso come considerare le pertinenze ai fini del calcolo della superficie del condominio, abitativa e commerciale?


Risposta


Come evidenziato nella circolare ministeriale 24/E/2020, deve ritenersi che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio, con l’ulteriore precisazione che, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi. Come altresì precisato dall’Agenzia delle entrate nella medesima circolare, le unità immobiliari che, nell’ambito di un condominio, non sono a destinazione residenziale, possono fruire del Superbonus esclusivamente in relazione alle spese sostenute per gli interventi, trainanti e trainati, eseguiti sulle parti comuni di condomìni a condizione, in ogni caso, che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza nell’edificio sia superiore al 50%. 


Posto tutto quanto sopra, in considerazione della riferibilità delle pertinenze alle unità immobiliari destinare a residenza, nella fattispecie prospettata, la superficie complessiva destinata a residenza come sopra individuata dovrebbe di conseguenza essere considerata superiore al 50%, con la conseguenza della possibilità di applicazione del Superbonus anche per le unità immobiliari ad uso commerciale. 


La maxi-detrazione risulterà ovviamente usufruibile dai detentori delle unità immobiliari a destinazione residenziale e delle relative pertinenze, con riferimento agli interventi sia trainanti che trainati effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché con riferimento agli interventi trainati effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze esistenti all’interno del medesimo edificio.