Bonus locazioni a doppio invio
Obbligo di doppio invio per la terza edizione del modello di comunicazione della cessione del bonus locazioni se i crediti maturati e ceduti si riferiscono a due distinte annualità.
Il nuovo modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da covid-19, pubblicato dall’agenzia delle entrate con il provvedimento n. 2021/43058 del 12/2/2021 (si veda ItaliaOggi di ieri), nel recepire le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 legate al bonus, specifica anche le modalità di invio della comunicazione stessa.
Come chiaramente indicato nelle istruzioni allegate all’aggiornata versione del modello infatti, nel caso in cui la cessione si riferisca ai crediti maturati per i canoni di due diverse annualità, il modello non prevede la possibilità di indicare distintamente la quota 2020 e quella 2021 e «sarà necessario compilare e presentare due distinte comunicazioni».
Tale casistica è di fatto circoscritta alla ristretta platea di coloro che hanno accesso al bonus anche per l’anno 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, tour operator e agenzie di viaggio. Grazie all’articolo 1 c.602 della legge di bilancio 2021 (legge 178/2020) infatti, il legislatore ha messo mano all’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 28 del dl 34/2020 (il decreto rilancio) allungando la gittata fiscale per la fruizione del credito d’imposta ad alcune tipologie di imprese. Si tratta, come anticipato, delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator per cui l’arco temporale di utilizzo del bonus, prima stabilito fino al 31 dicembre, è stato protratto fino al 30 aprile 2021. Ovviamente, sebbene la norma non lo specifichi in maniera chiara, si tratta sempre dei canoni corrisposti relativi alle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 per canoni di locazione, leasing, concessione, contratti di servizi a prestazioni complesse ed anche affitto d’azienda.
La modifica apportata dalla legge di bilancio 2021 al comma 5 dell’articolo 28 sopra citato non è però l’unica intervenuta nell’ultimo periodo del 2020. Con l’articolo 2-bis del dl 172/2020, convertito con modificazioni dalla legge 6/2021, infatti il legislatore ha integrato la disposizione ad hoc per le imprese legate al turismo, rimarcando che il credito d’imposta, anche per queste tipologie di soggetti, è vincolato al requisito della contrazione del fatturato. Questa integrazione è stata ritenuta necessaria per due motivi. Il primo è per «aggiornare» il requisito della contrazione del fatturato alla nuova annualità oggetto di monitoraggio paragonando quindi le mensilità 2021 rispetto a quelle 2019. Il secondo perché la disposizione sopra citata segue un periodo del comma 5 in cui invece si prevede l’accesso al bonus per due tipologie di soggetti senza il rispetto di requisiti richiesti dalla norma ovvero, le aziende con inizio attività nel 2019 e quelle con domicilio fiscale (o operativa) in comuni colpiti da eventi calamitosi. Dunque la norma, così costruita, poteva generare dubbi, sciolti dalla più completa ed attuale formulazione così strutturata: «per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta fino al 30 aprile 2021, a condizione che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019». Tornando all’analisi del nuovo modello di comunicazione della cessione crediti, che va a sostituire a partire dal 15 febbraio 2021 il precedente approvato lo scorso 14 dicembre 2020, vi è sempre la necessità di indicare sia l’importo complessivo del credito maturato sia l’ammontare del credito ceduto. Questo perché, come previsto dall’articolo 122 del dl 34/2020 (il dl rilancio) che ha introdotto la possibilità di cessione di tali crediti, al beneficiario è data la possibilità di scelta tra una cessione integrale del maturato o solo parziale dello stesso.

