IL MIO 110% RISPONDE

Per il 110% non importa quando si inizia ma quando si paga 


INTERVENTI ANTISISMICI 


E LIMITI DI SPESA 


Quesito


Possono essere agevolati secondo le previsioni introdotte dall’art. 119 dl Rilancio degli interventi antisismici iniziati prima del 1 luglio 2020 i cui pagamenti sono stati eseguiti successivamente a tale data? I lavori interessano due unità immobiliari abitative, si chiede quindi conferma che l’ammontare massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a 96.000 euro moltiplicato per due. Infine, si chiede in che modo l’ingegnere strutturista dovrà documentare il miglioramento delle prestazioni sismiche dell’edificio.


Risposta


L’art. 119, comma 4, dl 34/2020 riconosce la detrazione in misura pari al 110% delle spese per interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 dl 63/2013, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. La norma non fa riferimento alla data di inizio dei lavori ma pone quale unica condizione per l’applicazione dell’agevolazione la circostanza che le spese siano sostenute a partire dal 1 luglio 2020; pertanto gli interventi antisismici descritti dal lettore sono ammessi a godere della detrazione maggiorata prevista dal dl Rilancio. Per quanto riguarda l’ammontare massima di spesa ammessa in detrazione, l’agenzia delle entrate ha più volte ribadito, da ultimo con la risposta a interpello n. 17 del 7 gennaio 2021, che, ai fini di tale verifica, occorre considerare il numero delle unita immobiliari censite nel Catasto fabbricati all’inizio dei lavori. In particolare, nel caso di interventi di cui al comma 4 dell’articolo 119 la spesa ammissibile è di euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari censite nel Catasto Fabbricati all’inizio dei lavori. Infine si evidenzia che, nell’impianto normativo recato dal dl Rilancio, l’incremento dell’aliquota di detrazione al 110% è previsto in maniera indistinta, senza cioè alcuna distinzione in base al miglioramento della classe di rischio sismico. In ogni caso, l’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, come indicato dalla lettera b), comma 13, art. 119 dl Rilancio, deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, unitamente alla congruità della spesa sostenuta in relazione agli interventi realizzati. Tale attestazione deve essere comunque redatta secondo i parametri indicati dalle linee guida per la classificazione degli edifici ai fini del rischio sismico di cui al dm 28/02/2017, n. 58 (richiamato dalla lettera b), comma 13 dell’art. 119, dl 34/2020), asseverando il livello di rischio ante-intervento e il miglioramento ottenuto avuto riguardo all’intero edificio.


ASCENSORE 


CONDOMINIALE E BONUS


Quesito


Un condominio, composto da 6 unità immobiliari disposte su tre piani, ha avviato lavori trainanti di efficientamento energetico (cappotto termico). Il condominio intende anche procedere all’installazione dell’ascensore, e vorrebbe agevolare tale intervento (trainato) avvalendosi delle previsioni del comma 2 dell’art. 119, dl Rilancio in considerazione del fatto che due condòmini sono ultra sessantacinquenni. La detrazione del 110% per l’intervento trainato può essere riconosciuta in favore di tutti i condomini o solo in favore dei due ultra sessantacinquenni, con riconoscimento in favore degli altri condomini della detrazione ordinaria del 50%?


Risposta


Come noto, la legge di bilancio 2021 ha inteso agevolare con la previsione dell’aliquota maggiorata del 110% anche l’installazione di ascensori a beneficio di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico previsti dal comma 1 dell’art. 119, dl Rilancio. Attesa la formulazione normativa, nel caso di specie il beneficio del 110 spetta esclusivamente ai condòmini di età superiore a sessantacinque anni che, quindi, potranno fruire del Superbonus per gli interventi trainanti e per l’intervento trainato rappresentato dall’installazione dell’ascensore. Rispetto a quest’ultimo intervento, i condomini di età inferiore a sessantacinque anni, potranno invece beneficiare della detrazione in misura pari al 50% della spesa sostenuta quale intervento di manutenzione straordinaria.