IL MIO 110% RISPONDE

Sostituzione portoni: così nel perimetro dell’agevolazione


Quesito


Nel caso in cui un condominio realizzi lavori trainanti rientranti nell’agevolazione da Superbonus, sono ricompresi nella misura agevolativa in questione anche la sostituzione degli infissi del vano scale condominiale (vano non riscaldato) e la sostituzione del portone condominiale, quali interventi trainati?


Risposta


Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E/2020, il Superbonus spetta nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza «U» (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti da apposito decreto ministeriale. La stessa Amministrazione finanziaria mediante la risoluzione n. 60/E/2020, ha ribadito che sono ricompresi nel novero dei lavori trainati la sostituzione degli infissi nonché dei portoni esterni condominiali a condizione che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati. 


Posto quanto sopra, con specifico riferimento alla fattispecie concreta, si ritiene che:


i. gli interventi di sostituzione degli infissi non rientrano nella misura agevolativa da Superbonus considerato che non rispettano i parametri di trasmittanza termica ex lege previsti;


ii. nel rispetto dei requisiti di isolamento termico previsti e sopra individuati per la sostituzione degli infissi, come precisato dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della Guida alle agevolazioni fiscali connesse al risparmio energetico, la sostituzione dei portoni d’ingresso rientra nel perimetro dell’agevolazione in oggetto a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati.


REQUISITI PER COMPAGNIA 


ASSICURATIVA


Quesito


Ai fini dell’asseverazione di un dottore commercialista in relazione al Superbonus 110%, ritenete che la stipula di un’assicurazione con una compagnia di Londra (Lloyd’s) sia valida?


Risposta


La circolare n. 24/E del 2020 ha chiarito che ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.


Quelli sopra riportati i requisiti richiesti al fine di considerare adeguata una polizza ai fini di interesse nella fattispecie. 


OPERAZIONI SEGUITE DA 


AUMENTO VOLUMETRICO


Quesito


Vorrei realizzare degli interventi di demolizione e ristrutturazione di un immobile apportando all’edificio stesso una volumetria maggiore legata sia alla realizzazione di interventi antisismici, sia ad esigenze personali. Posso fruire del Superbonus pur essendo entrato in vigore il dl n. 76 del 2020 comportante modifiche interventi di ristrutturazione edilizia? 


Risposta


La circolare ministeriale n. 24/E/2020, richiamata in proposito dalla stessa Agenzia delle entrate nella risposta ad interpello 11/2021, ha precisato che il Superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.


A seguito della modifica normativa intervenuta con l’introduzione del dl n. 76 del 2020, gli interventi di demolizione e ricostruzione, sono ora ricompresi nella lettera d), del comma 1, dell’articolo 3, del dpr. 380/2001, anche se non vengono rispettati la sagoma e il sedime originari dell’edificio demolito, e anche se l’intervento prevede un incremento volumetrico consentito dalle disposizioni normative urbanistiche o dagli strumenti urbanistici comunali, laddove, di conseguenza, detta qualificazione inerente le opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.


Ne consegue che, laddove l’intervento di demolizione e ricostruzione in oggetto rientri tra quelli di ristrutturazione edilizia ex lege individuati, tale circostanza risulti dal titolo amministrativo, e vengano effettuati interventi qualificati ai fini dell’agevolazione, l’Istante potrà fruirne nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa e fermo restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto.