Prima casa all’estero,
la bolletta è una prova

Presentare le bollette della luce della «prima casa» riacquistata all’estero non fa perdere l’agevolazione prima casa. Per non decadere dall’agevolazione con il riacquisto di un’immobile all’estero, adibito a dimora abituale, occorre inviare la copia del rogito notarile di acquisto dell’abitazione all’estero ed anche fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate, che comprovano la dimora abituale. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 126 del 24/2/2021. L’agevolazioni per l’acquisto della «prima casa» prevede l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 2% per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione. Se l’immobile acquistato con i benefici viene trasferito prima di 5 anni dalla data di acquisto allora si decade dall’agevolazione, salvo l’ipotesi in cui l’immobile venga adibito ad abitazione principale del contribuente. Il riacquisto dell’abitazione fuori dal territorio nazionale, effettuato entro un anno dalla vendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni, non comporta, quindi, la decadenza dall’agevolazione prima casa, sempreché sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che consentono di verificare che effettivamente l’immobile acquistato sia stato adibito a dimora abituale. Per mantenere i benefici occorre, dunque, inviare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente la documentazione per dimostrare che l’immobile all’estero è stato riacquistato entro un anno dalla vendita di quella agevolato in Italia e che la nuova abitazione è destinata a dimora abituale. La sussistenza dei requisiti per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita, può essere dimostrata presentando sia la copia del rogito notarile di acquisto dell’abitazione sita all’estero, sia la documentazione comprovante la dimora abituale nell’immobile acquistato all’estero, come le bollette di luce, acqua o gas. La documentazione potrà essere inviata tramite Posta elettronica certificata (Pec) ovvero raccomandata A/R all’ufficio dell’Agenzia delle entrate dove è stato registrato l’atto di acquisito dell’immobile sito in Italia. L’ufficio valuterà se emettere l’avviso liquidazione o avvalersi degli strumenti di cooperazione amministrativa in vigore con lo Stato estero.