IL MIO 110% RISPONDE

Le barriere acustiche esterne restano fuori dal beneficio


BARRIERE ACUSTICHE 


ESTERNE ESCLUSE DAL 110


Quesito


Sono intenzionato a usufruire dell’agevolazione da Superbonus mediante la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, quali il cappotto termico, l’installazione di un impianto fotovoltaico e la sostituzione degli infissi.


Essendo l’immobile sito nelle adiacenze di una stazione ferroviaria, l’eventuale installazione di barriere acustiche esterne rientrano nel perimetro dell’agevolazione in questione?


Risposta


Gli interventi finalizzati alla cablatura degli uffici e al contenimento dell’inquinamento acustico ricadono nel campo di applicazione dell’art. 16-bis del dpr 917/1986, disciplinante la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. I suddetti interventi rientrano, vale a dire.


Tali interventi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione da Superbonus, bensì nel c.d. «Bonus ristrutturazioni 2021», agevolazione fiscale, di recente prorogata fino al 31 dicembre 2021 dalla legge di bilancio, la quale consiste in una detrazione del 50 per cento, con riferimento alle spese sostenute dai soggetti che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fino ad un limite massimo di euro 96.000. 


Per completezza espositiva, si osserva che l’agenzia delle entrate, nella circolare 24/E/2020, ha precisato che qualora vengano realizzati interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il c.d. cappotto termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.


LA COOPERATIVA SOCIALE 


USUFRUISCE DEL 110%


Quesito 


Una cooperativa sociale (onlus di diritto), che detiene un immobile (categoria catastale D) di proprietà del Comune in forza di una regolare convenzione, ha diritto alla detrazione del 110%?


Risposta


L’argomento è di estremo interesse e consente, nella fattispecie, le seguenti specifiche:


• l’art. 119 del dl Rilancio prevede espressamente al comma 9, lett. d-bis), che le disposizioni concernenti la detrazione al 110% si applichino agli interventi effettuati «dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale [onlus] di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460»; 


• a sua volta, il comma 8, dell’art. 10, dlgs 460/97 sopra richiamato prevede che «sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, …, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381»;


• come chiarito dalla circolare ministeriale 24/E/2020, possono essere eseguiti interventi che danno diritto al Superbonus su un immobile detenuto sulla base di titolo idoneo.


Alla luce di quanto sopra, si ritiene che, in presenza dei requisiti indicati, il Superbonus sia da ritenersi applicabile. A tal fine, si precisa altresì che, sul tema:


• la circolare ministeriale 30/E/2020 ha chiarito che per le onlus, il comma 9, lettera d-bis) richiamato non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, di conseguenza, deve ritenersi che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o sulle unità immobiliari;


• inoltre, come altresì specificato dalla medesima circ. 30/E, per tali soggetti non opera la limitazione in ordine agli interventi realizzati sugli immobili «residenziali», né quella relativa alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari;


• l’individuazione dei limiti di spesa va effettuata al pari di ogni altro destinatario dell’agevolazione, ovvero tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento ecc.).